SCADE OGGI ADEGUAMENTO NUOVE NORME
14/12/2006
Ricordiamo le principali modifiche al D.Lgs 626/1994 dettate dal decreto:
- viene modificato il titolo con il seguente: "decreto legislativo n. 626 del 1994" il titolo e' sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro."
- viene inserito il Titolo V-bis "Protezione da agenti fisici" in cui sono fissati i valori limite di esposizione e valori di azione e definiti gli obblighi dei datori di lavoro.
Secondo la nuova norma, i datori di lavoro dovranno rivedere e correggere l'operazione di valutazione del rischio rumore già effettuata secondo le disposizione del D.Lgs. 277/1991. La differenza sta nell'accorpamento in un unico documento di valutazione delle rilevazioni inerenti la sicurezza contro i rischi del rumore.
La mancata valutazione del rischio rumore e la redazione del relativo documento secondo la nuova norma comporta delle sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente, che vanno dall'ammenda da 2.000-3.000 euro circa, alla reclusione da 3 a 6 mesi.
I principali obblighi dei datori di lavoro riguardano:
- la valutazione dei rischi;
- l'eliminazione dei rischi alla fonte o riduzione al minimo degli stessi mediante misure di prevenzione e protezione;
- la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, nel caso in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione;
- la limitazione dell'esposizione, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori alla soglia;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori, che dovranno essere informati circa i rischi provenienti dall'esposizione al rumore e formati in merito alle misure di prevenzione e protezione contro gli stessi;
- la predisposizione della sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità
Nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il rumore prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze tossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Se, a seguito della valutazione dei rischi, si ritiene che i
valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di
lavoro deve misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono
esposti e riportare i risultati nel documento di valutazione.
La valutazione e la misurazione sono programmante ed effettuate con
cadenza almeno quadriennale, da personale
adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro è
obbligato a valutare il rischio rumore in occasione di
notevoli mutamenti o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne mostrino la necessità.
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