SCIA e Conferenza dei Servizi, tutte le novità dopo la Riforma Madia
18/02/2016
Lo scorso 20 gennaio 2016, il Consiglio dei Ministri n. 101 ha approvato i primi 11 decreti relativi alla riforma della pubblica amministrazione che hanno lo scopo di semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Tra questi ne sono stati approvati due che riguardano direttamente il mondo professionale:
- l'attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che consentirà di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese, con l'obbligo per la pubblica amministrazione destinataria della SCIA di pubblicare sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato, indicando l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato;
- l'attuazione della delega di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, grazie alla quale si potranno abbattere i tempi lunghi attivando la Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta.
Al fine di chiarire i contenuti dei due provvedimenti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato:
- la circolare 12 febbraio 2016, n. 675 recante "Osservazioni in merito allo schema di decreto di attuazione della Riforma Madia sul riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi"
- la circolare 12 febbraio 2016, n. 676 recante "Nota di commento allo schema di decreto di attuazione della c.d. Legge Madia in merito alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)"
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi
In riferimento al riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, il CNI ha ammesso che con questa riforma si abbatteranno notevolmente i tempi procedimentali, venendo meno, per le amministrazioni, l'obbligo di presenziare contestualmente alla seduta della Conferenza.
La conferenza semplificata, caratterizzata da determinazioni non collegiali e contestuali, diventerà il modello ordinario al quale ricorrere in mancanza di "complicazioni" originarie o sopravvenute, operando quando l'amministrazione ha acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni, ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza oppure, in direzione opposta, qualora l'amministrazione abbia acquisito uno o più atti di dissenso che ritenga, tuttavia, superabili.
La circolare del CNI ricorda che resta ferma la distinzione fra conferenza:
- istruttoria, per l'esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un'opera;
- decisoria, da intraprendere nel caso in cui, per avviare un'attività, siano necessari più pareri;
- preliminare, da convocare nei casi complessi, per l'esame del progetto preliminare e la raccolta di informazioni utili a redigere il progetto definitivo.
Il termine per il completamento dei lavori diventa 60 giorni, elevati a 90 nel caso in cui, a doversi pronunciare, siano le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o della salute. La tempistica è ridotta nei casi in cui si tratti di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, secondo le modalità previste da altro decreto attuativo.
Infine, per i procedimenti che coinvolgano interessi ambientali, la semplificazione verrà attuata "in parallelo", anche per mezzo di uno snellimento dei principali adempimenti burocratici per la realizzazione di interventi volti a risolvere le criticità di tipo "strutturale" (non collegate, dunque, ad eventi emergenziali). Tale obiettivo, in particolare, è stato recentemente enunciato dal Ministro dell'Ambiente Galletti che, nel corso dell'audizione tenutasi presso la Commissione parlamentare per la semplificazione in data 27.01.2016, ha dichiarato di volersi fare "promotore di una riforma delle discipline 'a regime' vigenti in materia di Valutazione d'impatto ambientale (Via) e di Valutazione ambientale strategica (Vas), allo scopo di semplificare e accelerare le relative procedure".
Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Su questo argomento, il CNI ha rilevato che il provvedimento approvato dal CdM non sembra incidere in modo sostanziale sul contenuto dell'attuale apparato normativo in materia di SCIA e permesso di costruire.
È, infatti, prevista la possibilità di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il Paese, con l'obbligo per la pubblica amministrazione destinataria della SCIA di pubblicare sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato, indicando l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato. Una novità riguarda l'ambito di applicazione della norma che nel nuovo progetto di riforma ricomprende anche i casi in cui l'intervento sia condizionato al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali. Il nuovo regime prevede, inoltre, che la SCIA non si applichi, oltre che nelle ipotesi di discrezionalità tecnico-amministrativa, anche nei casi in cui siano richieste "autorizzazioni espresse" circa determinate materie (in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale).
Altre importanti novità riguardano:
- l'elevazione a 60 giorni del termine per l'esercizio del controllo sull'attività segnalata e per l'adozione di provvedimenti inibitori per la SCIA edilizia (resta fermo, invece, il termine di 30 giorni per gli altri settori, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della Legge n. 241/90). Infatti, la legge già prevede il potere dell'amministrazione di annullare d'ufficio la SCIA, entro 18 mesi, anche a seguito dell'inizio dei lavori.
- la semplificazione del procedimento, con l'introduzione dell'unitarietà del titolo (la SCIA) destinato a sostituire tutti gli altri provvedimenti e/o nulla osta (chiaramente per i procedimenti nei quali la SCIA possa essere applicata).
Per ciò che riguarda la tutela del terzo nei confronti della SCIA rilasciata, non risultano introdotte disposizioni di chiarimento: attualmente si agisce con la domanda, presentata ai sensi dell'art. 31 Codice del Processo Amministrativo, per l'accertamento del silenzio illegittimo tenuto dalla pubblica amministrazione sulla sollecitazione degli interventi inibitori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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