SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
14/03/2006
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 46 dell’11 gennaio 2006,
ha stabilito che un intervento in deroga può essere ritenuto
ammissibile solo se ed in quanto le opere autorizzate siano
destinate a finalità di interesse pubblico.
La concessione in deroga richiesta contemplava un considerevole aumento di volumetria di un immobile sito nel centro storico cittadino (si trattava dell’elevazione, per tre piani, di un edificio, comportante un aumento di volumetria di quasi 5.600 mc., destinati alla realizzazione di diciassette unità abitative).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza, ricorda che le concessioni in deroga erano ammesse dalla disciplina edilizia comunale, limitatamente alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.
La regione ha ritenuto che la prevista realizzazione di una casa albergo priva di lavanderia, di servizio bar etc. gestiti dalla stessa società alberghiera e in assenza della previsione che gli acquirenti delle singole unità abitative destinassero le stesse alla società alberghiera, non assicurasse, di fatto, l’effettiva utilizzazione ricettiva analoga a quella alberghiera che, in ipotesi, avrebbe potuto giustificare l’intervento in questione in quanto intervento di interesse pubblico; inoltre, la trasformazione edilizia avrebbe comportato il mancato rispetto degli standards urbanistici per ciò che atteneva alla dotazione minima dei parcheggi.
La realizzazione di una casa albergo senza le dotazioni anzidette e, soprattutto, in assenza di ogni previsione di vincolo delle unità abitative realizzande a tale specifica attività, lasciavano emergere, in effetti, un consistente dubbio in merito alla effettività dell’intenzione della proprietà di operare la prescritta destinazione; questo, naturalmente, non avrebbe impedito alla richiedente il titolo in deroga di operare una integrazione, sul punto, della propria istanza; ma correttamente, in assenza di precisazioni e vincoli specifici in proposito, la Regione ha ritenuto la delibera comunale – che sorvolava del tutto su tale aspetto, sebbene questo fosse stato evidenziato dallo stesso tecnico comunale con parere n. 3031/441 del 27 febbraio 1991- priva dei necessari presupposti.
L’intervento in deroga poteva ritenersi ammissibile solo se ed in quanto le opere autorizzate fossero risultate per certo destinate a finalità di interesse pubblico (nella specie, all’uso alberghiero e, più precisamente, a casa albergo); solo in tal caso, infatti, l’ordinamento consente – in presenza della previsione di tale specifico potere in seno allo strumento di pianificazione comunale – di derogare alla ordinaria disciplina pianificatoria.
© Riproduzione riservata
La concessione in deroga richiesta contemplava un considerevole aumento di volumetria di un immobile sito nel centro storico cittadino (si trattava dell’elevazione, per tre piani, di un edificio, comportante un aumento di volumetria di quasi 5.600 mc., destinati alla realizzazione di diciassette unità abitative).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza, ricorda che le concessioni in deroga erano ammesse dalla disciplina edilizia comunale, limitatamente alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.
La regione ha ritenuto che la prevista realizzazione di una casa albergo priva di lavanderia, di servizio bar etc. gestiti dalla stessa società alberghiera e in assenza della previsione che gli acquirenti delle singole unità abitative destinassero le stesse alla società alberghiera, non assicurasse, di fatto, l’effettiva utilizzazione ricettiva analoga a quella alberghiera che, in ipotesi, avrebbe potuto giustificare l’intervento in questione in quanto intervento di interesse pubblico; inoltre, la trasformazione edilizia avrebbe comportato il mancato rispetto degli standards urbanistici per ciò che atteneva alla dotazione minima dei parcheggi.
La realizzazione di una casa albergo senza le dotazioni anzidette e, soprattutto, in assenza di ogni previsione di vincolo delle unità abitative realizzande a tale specifica attività, lasciavano emergere, in effetti, un consistente dubbio in merito alla effettività dell’intenzione della proprietà di operare la prescritta destinazione; questo, naturalmente, non avrebbe impedito alla richiedente il titolo in deroga di operare una integrazione, sul punto, della propria istanza; ma correttamente, in assenza di precisazioni e vincoli specifici in proposito, la Regione ha ritenuto la delibera comunale – che sorvolava del tutto su tale aspetto, sebbene questo fosse stato evidenziato dallo stesso tecnico comunale con parere n. 3031/441 del 27 febbraio 1991- priva dei necessari presupposti.
L’intervento in deroga poteva ritenersi ammissibile solo se ed in quanto le opere autorizzate fossero risultate per certo destinate a finalità di interesse pubblico (nella specie, all’uso alberghiero e, più precisamente, a casa albergo); solo in tal caso, infatti, l’ordinamento consente – in presenza della previsione di tale specifico potere in seno allo strumento di pianificazione comunale – di derogare alla ordinaria disciplina pianificatoria.
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