SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
05/11/2008
La Corte di Cassazione con sentenza n. 24729 del 7
ottobre scorso ha affermato che il costruttore-venditore
assolve quanto dovuto ai fini dell’agibilità dell’immobile
promesso in vendita offrendo la documentazione attestante la
regolare presentazione dell’istanza e la prova del decorso del
termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 4
del d.P.R. n. 425 del 1994.
La sentenza, di fatto, specifica che l’esistenza dei requisiti di abitabilità o di agibilità di un immobile, nel caso di inerzia della pubblica amministrazione, possono essere accertati anche nel corso di una causa civile ed, infatti, i giudici hanno precisato che la regolare presentazione dell’istanza di abitabilità o di agibilità, la sussistenza dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari può essere dichiarata del giudice dopo un accertamento tecnico.
. I giudici hanno precisato che in tema di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall’articolo 4 del D.P.R. n. 425/1994, il costruttore-venditore che, al momento del rogito o anche nel corso del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e il decorso del tempo ha assolto quanto dovuto ai fini dell’abitabilità dell’immobile promesso in vendita.
Sorge, tuttavia, a suo carico l’onere, a richiesta del notaio rogante o dell’aqcuirente, di comprovare che l’istanza sia stata presentata con il dovuto corredo documentale.
Nella sentenza è stato aggiunto, anche, che la mancanza del certificato di abitabilità o di agibilità non determina la nullità di una eventuale compravendita dovendo essere verificata l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione alla commerciabilità del bene.
© Riproduzione riservata
La sentenza, di fatto, specifica che l’esistenza dei requisiti di abitabilità o di agibilità di un immobile, nel caso di inerzia della pubblica amministrazione, possono essere accertati anche nel corso di una causa civile ed, infatti, i giudici hanno precisato che la regolare presentazione dell’istanza di abitabilità o di agibilità, la sussistenza dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari può essere dichiarata del giudice dopo un accertamento tecnico.
. I giudici hanno precisato che in tema di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall’articolo 4 del D.P.R. n. 425/1994, il costruttore-venditore che, al momento del rogito o anche nel corso del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e il decorso del tempo ha assolto quanto dovuto ai fini dell’abitabilità dell’immobile promesso in vendita.
Sorge, tuttavia, a suo carico l’onere, a richiesta del notaio rogante o dell’aqcuirente, di comprovare che l’istanza sia stata presentata con il dovuto corredo documentale.
Nella sentenza è stato aggiunto, anche, che la mancanza del certificato di abitabilità o di agibilità non determina la nullità di una eventuale compravendita dovendo essere verificata l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione alla commerciabilità del bene.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata