SENTENZA TAR
27/01/2006
La sentenza del TAR Puglia al Reg. Sentenze n. 114/2006 respinge il
ricorso di un privato cittadino e un impresa contro il comune di
Taranto per la mancata approvazione di un piano di lottizzazione di
cui era stata attestata la conformità alla vigente normativa
urbanistica, quale atto dovuto per il Consiglio comunale. Posto che
una consolidata giurisprudenza amministrativa ha più volte
enunciato il principio che il diniego di approvazione di un piano
di lottizzazione deve poggiare su di una idonea motivazione, che
non può tradire intenti di natura politica, ma deve far leva
esclusivamente su argomenti tecnico giuridici in grado di
costituire ragionevole espressione della discrezionalità
amministrativa in materia urbanistica.
L'interpretazione della normativa nazionale e regionale che il Consiglio comunale di Taranto ha operato si pone in contrasto con la stessa Costituzione, ex art. 42, che riconosce e garantisce sia la proprietà privata che l' iniziativa economica privata, ivi compresa la facoltà di edificare. La sentenza afferma inoltre che il Consiglio comunale, dovendo esprimersi sulla approvazione di un piano di lottizzazione non può farsi carico esclusivamente della regolarità tecnica, a pena di subire uno svilimento del proprio ruolo di organo di indirizzo politico dell'ente cittadino che, in quanto tale, assume la responsabilità delle scelte di programmazione edilizia.
La valutazione delle delibera consiliare oggetto di impugnativa risponde alla esigenza di operare una mediazione tra gli interessi diversi che necessariamente devono essere indirizzati verso un armonico inserimento nel contesto urbano e territoriale anche alla luce delle mutate condizioni nel frattempo intervenute.
© Riproduzione riservata
L'interpretazione della normativa nazionale e regionale che il Consiglio comunale di Taranto ha operato si pone in contrasto con la stessa Costituzione, ex art. 42, che riconosce e garantisce sia la proprietà privata che l' iniziativa economica privata, ivi compresa la facoltà di edificare. La sentenza afferma inoltre che il Consiglio comunale, dovendo esprimersi sulla approvazione di un piano di lottizzazione non può farsi carico esclusivamente della regolarità tecnica, a pena di subire uno svilimento del proprio ruolo di organo di indirizzo politico dell'ente cittadino che, in quanto tale, assume la responsabilità delle scelte di programmazione edilizia.
La valutazione delle delibera consiliare oggetto di impugnativa risponde alla esigenza di operare una mediazione tra gli interessi diversi che necessariamente devono essere indirizzati verso un armonico inserimento nel contesto urbano e territoriale anche alla luce delle mutate condizioni nel frattempo intervenute.
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