SENTENZA TAR NAPOLI
20/03/2006
Il TAR di Napoli con la sentenza n. 2579 del 14 dicembre 2005 ha
ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordine di
demolizione di un manufatto realizzato al posto di un
preesistente rudere ritenendo che i lavori di rifacimento di
ruderi, di un edificio già da tempo demolito o diruto sono
qualificabili come nuova costruzione, con necessità di
un'apposita concessione edilizia o titolo corrispondente, secondo
la vigente normativa.
La richiesta di autorizzazione in sanatoria riguardava lavori di manutenzione straordinaria di un manufatto realizzato in epoca vetusta. Le ragioni del diniego si fondano, come dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, sulla assenza di dati certi che individuino le preesistenze, ed in ogni caso sulla inammissibilità di volumetrie aggiuntive sulla base della vigente strumentazione urbanistica. In particolare dal contenuto della relazione tecnica d’ufficio, si ricava che il manufatto abusivamente realizzato, della superficie di 22 m.q ed altezza di mt 2,60, presenta caratteristiche planovolumetriche sostanzialmente diverse, rispetto al preesistente, e che il fabbricato preesistente trovavasi allo stato di rudere prima dei lavori di riadattamento eseguiti.
In particolare, all’atto del sopralluogo eseguito dagli agenti accertatori, le murature preesistenti individuate presentavano evidentemente dimensioni ed altezza (m. 2.40) inferiori a quelle successivamente realizzate, sicchè era possibile ricavare e misurare la parte di muratura realizzata ex novo ed in aggiunta rispetto al fabbricato preesistente, come anche la copertura. Tale oggettiva constatazione trova altresì conforto nelle risultanze dei rilievi aerofotogrammetici eseguiti nel settembre 1990 da cui risultava una superficie del manufatto pari a mq. 9.00, rispetto alla superficie di 22 mq. riscontrata.
© Riproduzione riservata
La richiesta di autorizzazione in sanatoria riguardava lavori di manutenzione straordinaria di un manufatto realizzato in epoca vetusta. Le ragioni del diniego si fondano, come dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, sulla assenza di dati certi che individuino le preesistenze, ed in ogni caso sulla inammissibilità di volumetrie aggiuntive sulla base della vigente strumentazione urbanistica. In particolare dal contenuto della relazione tecnica d’ufficio, si ricava che il manufatto abusivamente realizzato, della superficie di 22 m.q ed altezza di mt 2,60, presenta caratteristiche planovolumetriche sostanzialmente diverse, rispetto al preesistente, e che il fabbricato preesistente trovavasi allo stato di rudere prima dei lavori di riadattamento eseguiti.
In particolare, all’atto del sopralluogo eseguito dagli agenti accertatori, le murature preesistenti individuate presentavano evidentemente dimensioni ed altezza (m. 2.40) inferiori a quelle successivamente realizzate, sicchè era possibile ricavare e misurare la parte di muratura realizzata ex novo ed in aggiunta rispetto al fabbricato preesistente, come anche la copertura. Tale oggettiva constatazione trova altresì conforto nelle risultanze dei rilievi aerofotogrammetici eseguiti nel settembre 1990 da cui risultava una superficie del manufatto pari a mq. 9.00, rispetto alla superficie di 22 mq. riscontrata.
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