SISMABONUS: la detrazione si applica anche per la demolizione e ricostruzione
14/06/2018
È possibile usufruire del Sismabonus anche in caso di demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Questo è il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella Risoluzione n. 34/E del 27 Aprile 2018, in risposta ad una delle principali questioni sorte sulla detrazione delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza sismica degli immobili situati in zone ad alto, medio e basso rischio sismico (zone 1, 2, 3), in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti.
- Sismabonus: informazioni generali
- Sismabonus, novità 2018: Sismabonus+Ecobonus ed estensione ambiti di applicazione
- Sismabonus, novità 2018: applicazione alla demolizione/ricostruzione “fuori sagoma”
1. Sismabonus: informazioni generali
Il Sismabonus 2017 (vedi Newsletter POROTON® n. 109 – Giugno 2017), introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), è una misura intrapresa per riconoscere incentivi e sgravi fiscali finalizzati ad interventi certificati di miglioramento sismico di abitazioni (non solo prima), immobili ad uso commerciale (quindi adibiti ad attività produttiva) ed aree condivise di condomini, ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3.
La detrazione si applica agli interventi realizzati dal 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, su una soglia massima di 96mila
euro per unità immobiliare e viene ripartita in cinque quote
annuali di pari importo. La detrazione prevede due scaglioni a
seconda che gli interventi comportino una riduzione del rischio
sismico di 1 o 2 classi, ed è pari rispettivamente al 70% - 80% nel
caso di edifici residenziali o produttivi e al 75% - 85% quando i
lavori sono realizzati in edifici condominiali. In quest’ultimo
caso, le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non
superiore a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari di ciascun edificio (fig. 1). Per completezza si
ricorda che l’assegnazione di una Classe di Rischio alla
costruzione e la successiva valutazione di miglioramento di 1 o 2
Classi di Rischio, seguono procedure definite nell’allegato A del
D.M. 7 Marzo 2017, n. 65. Le Classi di Rischio dell’edificio sono 8
(A+, A, B, C, D, E, F, G) con rischio crescente dalla lettera A+
alla lettera G.
Inoltre continua a permanere un’ulteriore agevolazione fiscale
correlata al Sismabonus, che si riferisce all’acquisto di immobili
ricadenti in zona sismica 1, demoliti e ricostruiti con criteri
antisismici, con anche la possibilità di ampliamento in base ai
regolamenti locali (Piano Casa). In questi casi è infatti possibile
applicare una detrazione (75% o 85%) al prezzo di vendita sul tetto
di spesa incentivabile di 96mila euro per unità immobiliare (fig.
2).
Inoltre, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
nella R.M. n. 147/E del 29 Novembre 2017, anche il
Sismabonus gode del principio secondo il
quale “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli
di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. Tale
principio, riconosciuto dall’Agenzia nella C.M. 57/E/1998
nell’ambito delle detrazioni per il recupero edilizio, consentiva
di far rientrare tra le spese che possono beneficiare della
detrazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzati in dipendenza ed a completamento
dell’intervento principale. Lo stesso orientamento è stato
confermato anche con riferimento al Sismabonus: anche la detrazione
prevista per gli interventi antisismici può, quindi, essere
applicata alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessarie al completamento dell’opera stessa.
Il Sismabonus gode, infine,
della piena cumulabilità con
l’Ecobonus, nell’ipotesi in cui sul medesimo
edificio siano effettuati interventi antisismici, di manutenzione
straordinaria e di riqualificazione energetica. Il limite di spesa
agevolabile, attualmente pari a 96mila euro, è unico in quanto
riferito all’immobile e include tutti gli interventi
di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza
staticaprevisti dall’articolo 16-bis del
TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale limite, non
comprende, tuttavia, gli interventi
di riqualificazione energetica, per i quali
si individua un limite di spesa autonomo, oltre che variabile in
funzione della tipologia di intervento effettuato.
In sostanza il limite di spesa unico, pari a 96mila euro per
immobile, è da considerarsi congiuntamente alle eventuali altre
spese di recupero edilizio, ma è cumulabile con il limite autonomo
previsto per le opere di riqualificazione energetica.
Fig. 1 - Quadro riassuntivo delle detrazioni per l’adozione di misure antisismiche (Sismabonus-base).
Fig. 2 - Detrazioni per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica, derivante da demolizione e ricostruzione, nei Comuni ricadenti in zona sismica 1.
2. Sismabonus, novità 2018: Sismabonus+Ecobonus ed ampiamento ambiti di applicazione
In aggiunta a quanto sopra esposto, da gennaio 2018, così come
previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n.
205), è stato introdotto un nuovo tipo di incentivo, che
fonde Sismabonus ed Ecobonus per le
spese relative agli interventi su parti comuni di
edifici condominialiricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e
3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del
rischio sismicoed alla riqualificazione
energetica. Tali interventi possono beneficiare di una
detrazione nella misura dell’80 - 85%,
rispettivamente in caso di riduzione di una o due classi di
rischio, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo e da applicare ad un
ammontare delle spese non superiore a 136mila
euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari di ciascun edificio (136 mila euro è la somma del tetto
di 96mila euro per unità immobiliare, previsto dal Sismabonus, e di
quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l’Ecobonus)
(tab. 1).
La platea dei beneficiari di queste nuove opportunità è stata
inoltre ampliata anche agli Istituti di Edilizia
Popolare.
Con le integrazioni introdotte dal 2018, diventa maggiormente
conveniente intervenire su edifici condominiali operando
congiuntamente interventi di miglioramento sismico e di
riqualificazione energetica, potendo in tal modo beneficiare di
maggiori percentuali di detrazione anche per le opere di
riqualificazione energetica.
Considerando anche quanto di seguito riportato con riferimento ai
più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, all’atto
pratico l’applicazione congiunta
di Sismabonus+Ecobonus diventa
estremamente interessante e concretamente praticabile laddove si
possa prevedere un intervento di demolizione e
ricostruzione, purché equiparabile alla
ristrutturazione, dell’intero edifici
Tab. 1 – Quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali con relativi ambiti e tempi di intervento.
3. Sismabonus, novità 2018: applicazione alla demolizione/ricostruzione “fuori sagoma”
Una novità di rilievo è rappresentata dalla Risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce una delle principali questioni sorte sull’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttiva, situati in zona sismica, con riferimento ad interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. Avvalorando l’orientamento già espresso dal Consorzio POROTON® Italia (vedi Newsletter POROTON® n. 109 – Giugno 2017 e Newsletter POROTON® n. 84 – Ottobre 2013), l’Agenzia spiega che è possibile usufruire del Sismabonus anche in caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione con la stessa volumetria, anche senza la necessità di rispettare la stessa sagoma preesistente.
Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate richiama il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 27/2018, con il quale si è precisato che tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia“ (di cui all’art. 3, comma 1, lett.d, del D.P.R. n. 380/2001-Testo Unico dell’Edilizia) rientrano anche quelli di demolizione e ricostruzione “fuori sagoma” mantenendo la stessa volumetria dell’edificio preesistente, e rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili sottoposti a vincolo di cui al D.Lgs. n.42 del 2004, in tal caso però rispettando la sagoma dell’edificio preesistente.
Proprio sulla base di tale parere, l’Agenzia chiarisce definitivamente che è possibile applicare la detrazione del Sismabonus anche ad interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di immobili esistenti. In sostanza, si potrà beneficiare della suddetta agevolazione fiscale anche in caso di demolizione e ricostruzione anche senza il rispetto della sagoma originaria (intesa come conformazione planovolumetrica della costruzione e del suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale), in quanto interventi di questo tipo ricadono nell’ambito della ristrutturazione edilizia, salvo si tratti di interventi:
- su immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per i quali la demolizione e ricostruzione “fuori sagoma” sarà considerata sempre nuova costruzione;
- su immobili ricadenti nei centri storici per i quali non è consentito eseguire l’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma.
Infine, con riferimento allo specifico quesito sottoposto alla
sua attenzione, l’Agenzia specifica che il Sismabonus si applica
anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
già danneggiati dal sisma e accatastati nella categoria F/2 (unità
collabenti, cioè prive di rendita catastale), purché risulti che
l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio
edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Oltre a ciò, viene precisata anche la modalità
di ripartizione delle spese tra
comproprietari, confermando che, a prescindere dalla quota
di proprietà, ciascuno ha diritto alla detrazione in funzione della
spesa effettivamente sostenuta.
La Risoluzione conclude affermando che agli interventi di
demolizione e fedele ricostruzione si applica l’IVA
agevolata del 10% prevista per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, a
condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa
documentazione amministrativa.
Interventi di demolizione e ricostruzione: quali beneficiano delle detrazioni fiscali? Ecco tutti i chiarimenti
La demolizione con ricostruzione di un edificio ad uso
residenziale può beneficiare della detrazione fiscale sulle
ristrutturazioni se l’intervento viene classificato come
ristrutturazione edilizia.
Per determinare le caratteristiche di un intervento che possa
essere equiparato ad una ristrutturazione vediamo come sia cambiato
nel tempo il significato di “demolizione e
ricostruzione”:
- Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) stabilisce che
un intervento di demolizione con ricostruzione può essere
classificato come ristrutturazione edilizia solo se il nuovo
edificio presenta stessa volumetria, sagoma, area di sedime
rispetto al vecchio:
“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (…) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente” - Il D.Lgs. 301/2002 amplia il concetto di demolizione e ricostruzione: per il nuovo edificio rimane l’obbligo della stessa volumetria e sagoma, ma vengono meno i vincoli sul rispetto dell’area di sedime originaria.
- Circolare 4174/2003 – Con questa circolare il Ministero delle
Infrastrutture chiarisce che non è possibile ricostruire l’edificio
in altro sito o di posizionarlo all’interno dello stesso lotto in
maniera del tutto discrezionale e specifica: “La prima
ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un
intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una
localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in
contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si
ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di
ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto
alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti
non essenziali”.
Di fatto uno spostamento che implichi una variante essenziale sarebbe considerato come nuova costruzione. - Decreto del Fare (D.L. 69/2013) – Introduce nuove modifiche al D.P.R. 380/2001 sulla definizione di ristrutturazione edilizia. In particolare all’articolo 30 comma 1, lett. c) , il Decreto ha stabilito che le demolizioni con ricostruzioni sono da classificarsi come ristrutturazioni anche quando è presente un cambio di sagoma, purché venga rispettato il volume preesistente. Questo comporta che mentre prima la demolizione e ricostruzione “fuori sagoma” era nuova costruzione, e dunque soggetta a permesso di costruire, ora si può realizzare con semplice SCIA. Pertanto, viene definitivamente eliminato il vincolo di sagoma. Inoltre, essendo la sagoma strettamente legata all’area di sedime, si può concludere che sarebbe possibile non osservare pienamente il rispetto dell’area di sedime.
- Interrogazione parlamentare gennaio 2014 – Il sottosegretario del Ministero dell’Economia, in risposta ad una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera, conferma la possibilità di definire un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione anche in caso di leggero spostamento rispetto all’area di sedime originaria.
Infine, si riporta di seguito un quesito estrapolato dalle FAQ dell’ENEA:
Domanda 68-bis – Ho intenzione di effettuare una
ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e
ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico,
usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della
recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha
ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima
volumetria?
Risposta – La legge 9 agosto 2013, n. 98, di
conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d.
Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la
definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo
Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR
380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Dal 21 agosto 2013, quindi,
sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche
quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un
immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che
sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella
ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne
la preesistente consistenza”. Ciò premesso, dal 21 agosto 2013,
qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come
“ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a
vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del
D.M. 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo
agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che
consistono nella demolizione di un immobile e nella sua
ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
Si può concludere che un intervento di demolizione e ricostruzione può essere inquadrato come ristrutturazione, e quindi beneficiare degli sgravi fiscali, nel caso rispetti la volumetria iniziale e l’area di sedime o presenti un lieve spostamento rispetto all’area di sedime originaria.
© Riproduzione riservata
- Tag: