SISTRI: dall'1 giugno 2011 pienamente operativo il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

22/04/2011

Nuove sul SISTRI. Nonostante ad oggi non sia stato ancora pubblicato né il decreto di rinvio al 30 aprile 2011 del pagamento del contributo (originariamente fissato al 31 gennaio 2011), né il Testo Unico sul Sistri di coordinamento dell'intera normativa in materia, il Ministero dell'Ambiente ha recentemente pubblicato:
  • una nuova versione, aggiornata al 19 aprile 2011, del Manuale operativo per i produttori dei rifiuti, con il quale sono fornite alcune indicazioni relative al contributo dovuto per l'anno 2011 (e il cui termine dovrebbe scadere il 30 aprile prossimo;
  • una comunicazione per le imprese di trasporto in riferimento all'installazione dei black box su tutti gli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali ai fini della tracciabilità dei percorsi effettuati.

Per quanto concerne il Manuale operativo, al capitolo 6.2 è riportata la procedura da seguire per portare in compensazione i contributi versati in eccesso. In particolare, l'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 prescrive ai soggetti iscritti al SISTRI l'obbligo di versare un contributo annuale (indicato nell'Allegato II del DM stesso) per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Successivamente, l'art. 6 del DM 9 luglio 2010 ha disposto una significativa riduzione di tali contributi da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi, stabilendo, inoltre, che chi ha già provveduto al pagamento ha la possibilità di richiedere un conguaglio versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.

Al fine di normalizzare la situazione, tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, il Ministero dell'Ambiente ha deciso di consentire unicamente agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg, nonché ai Comuni con meno di 5000 abitanti (comma 1, art. 6 del DM 9 luglio 2010) di portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull'entità dei contributi dovuti per l'anno 2011, rimasti immutati rispetto all'anno precedente. In caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011 e fermo restando che il contributo versato per il 2010 è stato di 120 €, di seguito il quadro di riferimento:

Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi
Numero addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo per il 2011
Riduzione di Euro 10 del contributo per il 2012
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011


Imprenditori agricoli
Numero addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo fino al 2013
(30 euro per 3 annualità)
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Riduzione di 10 euro del contributo per il 2012
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Riduzione di 10 euro del contributo per il 2012


Comuni con meno di 5000 abitanti: nessun contributo per il 2011.

Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti sopra indicati, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall'eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.

In riferimento alla comunicazione per le imprese di trasporto, il Ministero ha ricordato che il SISTRI prevede l'installazione di black box su tutti gli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali ai fini della tracciabilità dei percorsi effettuati sino agli impianti di destinazione, presso cui sono installati dispositivi di videosorveglianza per il riconoscimento dei mezzi in ingresso.

Sono ancora molti i veicoli di trasporto che non hanno effettuato l'installazione delle black box e, secondo una stima del numero di installazioni effettuate in questi giorni dalle officine autorizzate, il Ministero ritiene che alla data del 1 giugno non tutti i veicoli avranno l'apparecchiatura installata.

Pur comprendendo che l'operazione richiesta comporta necessariamente l'interruzione, peraltro limitata, nell'utilizzo del veicolo per le attività dell'impresa, il Ministero ha, altresì, ricordato che, in assenza di installazione, il veicolo verrà sospeso dall'Albo, entro 60 giorni dal 1 giugno 2011, e decorsi ulteriori tre mesi dalla data di sospensione, in assenza di installazione, il veicolo sarà cancellato dall'Albo stesso e non potrà più essere adibito a tale trasporto (articolo 212, comma 9 del Decreto Legislativo n.152/2006, come modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205).

Nella gran parte dei casi si tratta di veicoli appartenenti ad imprese che, dopo aver ritirato il voucher presso le sezioni regionali dell'albo ed aver fissato l'appuntamento presso l'officina autorizzata, hanno disertato l'appuntamento. Altre imprese non hanno ancora ritirato i voucher non essendosi presentati all'appuntamento in sezione.

Al fine di agevolare la programmazione dell'installazione delle black box ed evitare che nelle ultime settimane le imprese di trasporto non trovino disponibilità presso le officine autorizzate, si allegano gli elenchi delle:
A cura di Ilenia Cicirello


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