SLITTAMENTO DEI TERMINI All’1/1/2007

09/10/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2006 recante “Differimento del termine per l'utilizzo delle modalità di pagamento esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

Con il provvedimento, il termine iniziale fissato all’1 ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'utilizzo di modalità di pagamento esclusivamente in via telematica, è differito all’1 gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La strada scelta, quindi, dal Governo per rinviare il debutto dell’F24 on-line è quella del Dpcm formato da un unico articolo con cui soltanto i soggetti Ires avranno l’obbligo immediato dell’F24 on-line mentre per tutti gli altri soggetti il debutto è rinviato all’1 gennaio 2007.

Il rinvio è maturato in considerazione delle contingenti difficoltà di natura tecnico-operativa che sono state evidenziate dagli ordini professionali.
Il differimento è stato disposto per consentire ai contribuenti titolari di partita Iva che hanno strutture non immediatamente adeguabili di fruire di un più congruo periodo di tempo per effettuare le modifiche tecnico operative.
Un discorso diverso è fatto, invece, per i soggetti Ires che non sono stati colpiti dalle difficoltà di adeguamento tecnico operative “in quanto dotati di idonee strutture tecniche”.

A cura di Paola Bivona


© Riproduzione riservata