STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
03/04/2008
Con la circolare n. 8 dello scorso 31 marzo, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ha fornito nuove indicazioni sul
processo di trasformazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato. Il
D.L. 248/2007, convertito dalla Legge 31/2008 ha prorogato al 30
settembre, considerate le criticità operative che hanno
accompagnato il primo periodo di applicazione, il termine per
aderire alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro
subordinato disciplinata dall'art. 1, commi 1202 e ss., della Legge
296/2006.
L'art. 1, comma 1203 della citata Legge 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinati. La circolare chiarisce subito che parlando di trasformazione, la procedura presuppone, all'atto dell'attivazione della stessa, la necessaria sussistenza del rapporto di collaborazione e la conseguente preclusione ai rapporti di collaborazione già ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinata.
La nota fornisce, inoltre, ulteriori delucidazioni in merito alle tipologie di contratto meritevoli di migliore considerazione per l'applicazione della procedura di trasformazione, ed in particolare quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione mediante:
L'art. 1, comma 1210 della Legge 296/2006 prevede che la durata del rapporto subordinato abbia una durata di almeno 24 mesi. In relazione a questo comma, non è ammissibile nessuna deroga, pena la decadenza della procedura di trasformazione. L'unica eccezione è rappresentata dall'opotesi di cessazione per giusta causa o dimissioni del lavoratore secondo la procedura introdotta dalla Legge 188/2007.
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L'art. 1, comma 1203 della citata Legge 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinati. La circolare chiarisce subito che parlando di trasformazione, la procedura presuppone, all'atto dell'attivazione della stessa, la necessaria sussistenza del rapporto di collaborazione e la conseguente preclusione ai rapporti di collaborazione già ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinata.
La nota fornisce, inoltre, ulteriori delucidazioni in merito alle tipologie di contratto meritevoli di migliore considerazione per l'applicazione della procedura di trasformazione, ed in particolare quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione mediante:
- contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali;
- contratti a tempo determinato (non inferiori ai 24 mesi);
- contratti di apprendistato.
L'art. 1, comma 1210 della Legge 296/2006 prevede che la durata del rapporto subordinato abbia una durata di almeno 24 mesi. In relazione a questo comma, non è ammissibile nessuna deroga, pena la decadenza della procedura di trasformazione. L'unica eccezione è rappresentata dall'opotesi di cessazione per giusta causa o dimissioni del lavoratore secondo la procedura introdotta dalla Legge 188/2007.
A cura di Ilenia
Cicirello
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