STATO, REGIONI E PROVINCE

28/03/2006

Appena sarà pubblicato in Gazzetta ed entrerà in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture inizierà la querelle sulle norme applicabili nelle Regioni ma oggi, a differenza di quando fu emanata la legge n. 109/1994 il legislatore è stato previgente inserendo nell’articolato l’articolo 4 che reca: “ Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome
Invero già dall’Ottobre del 2001, con la modifica dell’articolo 117 della Costituzione, effettuata con l’articolo 31 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 venivano dettagliatamente descritte le materie della legislazione esclusiva dello Stato e quelle della legislazione concorrente precisando che spetta alle Regioni è riservata la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nel citato articolo 4 del Codice unico degli appalti viene espressamente detto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
Relativamente, poi, alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del codice, in particolare, in tema di:
  • programmazione di lavori pubblici;
  • approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
  • organizzazione amministrativa;
  • compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
  • sicurezza del lavoro.
Nello stesso articolo 4 viene precisato, altresì, che nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

Volendo fare una esemplificazione è chiaro che nella Regione Siciliana non appena il codice sarà pubblicato ed entrerà in vigore, saranno immediatamente applicabili quegli articoli del codice stesso che riguardano materie di competenza esclusiva dello Stato o per le quali, pur riguardando materie di competenza normativa regionale concorrente o esclusiva, non vi sono norme regionali.
Nella Regione Siciliana dovrebbero trovare immediata applicazione le norme concernenti:
la qualificazione dei concorrenti e selezione dei concorrenti;
  • alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
  • ai criteri di aggiudicazione;
  • al subappalto;
  • ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
  • alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione amministrativa e di contabilità;
  • al contenzioso.
Ricordiamo, poi, che alcune novità del Codice tra le quali:
  • le aste on-line;
  • l’avvalimento;
  • il dialogo competitivo;
  • l’accordo quadro,
visto che, peraltro, per le stesse la regione Siciliana non ha norme specifiche, sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore del Codice stesso.

Ma avremo modo, nei prossimi giorni, di tornare sull’argomento che, certamente, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato sul Codice stesso (limitatamente alla parte che riguarda il punto 3. relativo alla Questione di ordine generale è anche quella del riparto di competenze normative tra Stato e Regioni) è di particolare interesse e che, ove non correttamente impostato, potrebbe provocare notevoli disagi applicativi con conseguenti ritardi nella realizzazione delle opere.

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