STOP ALLA DEREGULATION
22/02/2006
Come già da noi annunciato lo scorso 13 febbraio, il Consiglio
di Stato nella seduta di Lunedì 6 febbraio, ha espresso parere
positivo sul codice unico degli appalti a condizione che vengano
stralciate alcune norme esorbitanti rispetto alla delega contenuta
dell'articolo 25 della legge n. 62/2005.
In particolare viene posto un energico stop alla deregulation nei piccoli appalti ed il Consiglio di Stato ha bloccato il tentativo del Governo di aumentare al massimo l'area dei lavori sottratta alle procedure ordinarie d'appalto.
In particolare il dispositivo dopo una prima parte di considerazioni generali passa all'esame di tutti gli articoli del codice stesso.
Il Consiglio di Stato preliminarmente evidenzia la più ampia portata della delega dell'art. 25, ulteriormente sottolineata dal riferimento (contenuto nella lett. a del comma 1), ad un "unico testo", terminologia che pur nella sua atecnicità chiarisce che non ci si intende limitare ad una mera raccolta di norme preesistenti, sia pure coordinate con le direttive: è l'intero settore degli appalti - ma soltanto questo - che deve trovare in questa sede la sua disciplina unitaria e coordinata.
A parere del Consiglio di Stato le disposizioni del Codice che devono essere corrette possono essere riassunte nelle seguenti:
- Lavori in house (Art. 1) . Non ha senso la disposizione che consente l'in house per la scelta del socio privato nelle società miste ed anzi occorre porre l'attenzione sui rischi che un'estensione dell'in house sl mercato delle opere possa portare alla creazione di mercati "riservati" dei lavori pubblici;
- Stato-Regioni (considerazioni generali e art. 3). La potestà legislativa esclusiva sui pubblici lavori, forniture e servizi "statali" viene riconosciuta allo Stato ma deve essere definito l'ambito della competenza statale in relazione ad alcune materie che l'art. 117, comma 2, della Costituzione attribuisce alle Regioni;
- Autorità di vigilanza (Art. 6) Deve essere eliminata la possibilità riconosciuta all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di composizione delle controversie insorte tra stazioni appaltanti ed operatori economici durante le procedure di gara, in tempi ristretti e comunque non superiori a venti giorni e che le modalità di svolgimento del procedimento siano individuate con regolamento dell'Autorità in " quanto l'attribuzione di una funzione del tutto nuova e para-contenziosa ad una autorità indipendente richiede un espresso intervento del legislatore e non è consentita in questa sede dal descritto contenuto della legge delega.";
- Pubblicità dei bandi (Art. 66). Non trova alcuna giustificazione ed appare, anzi, in contrasto con il principio generale di semplificazione la previsione che meccanicamente reintroduce, a livello di fonte legislativa (e non di regolamento), la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani. Essa suscita, inoltre, perplessità anche sotto il profilo dell'incremento dei costi e va pertanto espunta dal testo. Peraltro, anche la contestuale pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'Autorità e su quello previsto dal d.m. n. 20 del 2001 appare un appesantimento non del tutto comprensibile. In via generale sarebbe comunque necessario attuare, in questa sede, la previsione di cui all'art. 24 della legge n. 340 del 2000, disponendo l'abolizione della pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e la loro pubblicazione su un unico sito informatico, che dovrebbe essere individuato dallo stesso Codice.
- Polizza del progettista (art. 111). Il comma 2 (di carattere innovativo) demanda alla fonte regolamentare (nel rispetto del comma 1 e nei limiti di compatibilità) la disciplina delle garanzie dovute dai progettisti negli appalti di servizi e forniture, stabilendo una soglia minima (un milione di euro) al di sotto della quale non sono dovute garanzie. La norma pone obblighi nuovi a carico dei professionisti incidendo sulle modalità di esplicazione dell'attività professionale. Pur opportuna, la norma appare quindi di dubbia compatibilità con i limiti della delega.
- Licitazione privata semplificata (art. 123). L'articolo (che modifica la licitazione privata semplificata in procedura ristretta semplificata) fa registrare il raddoppio dell'importo entro il quale è consentito il ricorso ad una licitazione privata semplificata e la contestuale riduzione del numero dei partecipanti unitamente ad altre modifiche non solo procedimentali. Si tratta di modifiche che, al di fuori di quelle esclusivamente procedimentali, non sembrano coerenti coi limiti della delega legislativa.
- Lavori in economia (art. 125). Le considerazioni generali sull'aumento degli importi vanno ricondotte principalmente, anche se non esclusivamente, all'ambito precettivo del presente articolo che legittima procedure negoziate elementari (consultazione di almeno cinque operatori economici) per lavori di importo pari o superiore a quarantamila e fino a cinquecentomila euro. Si tratta di metodica che, rispetto al valore degli importi, non ha una causa legittimante normativa e che si rivela perfino perplessa per i risvolti di utilizzo disinvolto ipotizzabile in determinate condizioni ambientali. Ove si faccia riferimento ad enti di dimensioni limitate, l'importo ora previsto sembra in sostanza consentire un ricorso generalizzato alla trattativa privata con pochi operatori. Più in generale, a prescindere dall'individuazione in concreto della soglia, si dubita della legittimità di un intervento normativo innovativo in tema di lavori in economia sulla base di una delega di coordinamento e semplificazione.
Offerte anomale (art. 122). Va rilevato che la scelta di mantenere l'esclusione automatica in esito alle operazioni di individuazione della soglia di anomalia è stata ritenuta non rispondente alla tendenza conformativa del diritto comunitario, che propende nettamente per il mantenimento di un dialogo con le imprese concorrenti così da consentire giustificazioni a corredo dell'offerta anomala.
© Riproduzione riservata
In particolare viene posto un energico stop alla deregulation nei piccoli appalti ed il Consiglio di Stato ha bloccato il tentativo del Governo di aumentare al massimo l'area dei lavori sottratta alle procedure ordinarie d'appalto.
In particolare il dispositivo dopo una prima parte di considerazioni generali passa all'esame di tutti gli articoli del codice stesso.
Il Consiglio di Stato preliminarmente evidenzia la più ampia portata della delega dell'art. 25, ulteriormente sottolineata dal riferimento (contenuto nella lett. a del comma 1), ad un "unico testo", terminologia che pur nella sua atecnicità chiarisce che non ci si intende limitare ad una mera raccolta di norme preesistenti, sia pure coordinate con le direttive: è l'intero settore degli appalti - ma soltanto questo - che deve trovare in questa sede la sua disciplina unitaria e coordinata.
A parere del Consiglio di Stato le disposizioni del Codice che devono essere corrette possono essere riassunte nelle seguenti:
- Lavori in house (Art. 1) . Non ha senso la disposizione che consente l'in house per la scelta del socio privato nelle società miste ed anzi occorre porre l'attenzione sui rischi che un'estensione dell'in house sl mercato delle opere possa portare alla creazione di mercati "riservati" dei lavori pubblici;
- Stato-Regioni (considerazioni generali e art. 3). La potestà legislativa esclusiva sui pubblici lavori, forniture e servizi "statali" viene riconosciuta allo Stato ma deve essere definito l'ambito della competenza statale in relazione ad alcune materie che l'art. 117, comma 2, della Costituzione attribuisce alle Regioni;
- Autorità di vigilanza (Art. 6) Deve essere eliminata la possibilità riconosciuta all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di composizione delle controversie insorte tra stazioni appaltanti ed operatori economici durante le procedure di gara, in tempi ristretti e comunque non superiori a venti giorni e che le modalità di svolgimento del procedimento siano individuate con regolamento dell'Autorità in " quanto l'attribuzione di una funzione del tutto nuova e para-contenziosa ad una autorità indipendente richiede un espresso intervento del legislatore e non è consentita in questa sede dal descritto contenuto della legge delega.";
- Pubblicità dei bandi (Art. 66). Non trova alcuna giustificazione ed appare, anzi, in contrasto con il principio generale di semplificazione la previsione che meccanicamente reintroduce, a livello di fonte legislativa (e non di regolamento), la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani. Essa suscita, inoltre, perplessità anche sotto il profilo dell'incremento dei costi e va pertanto espunta dal testo. Peraltro, anche la contestuale pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'Autorità e su quello previsto dal d.m. n. 20 del 2001 appare un appesantimento non del tutto comprensibile. In via generale sarebbe comunque necessario attuare, in questa sede, la previsione di cui all'art. 24 della legge n. 340 del 2000, disponendo l'abolizione della pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e la loro pubblicazione su un unico sito informatico, che dovrebbe essere individuato dallo stesso Codice.
- Polizza del progettista (art. 111). Il comma 2 (di carattere innovativo) demanda alla fonte regolamentare (nel rispetto del comma 1 e nei limiti di compatibilità) la disciplina delle garanzie dovute dai progettisti negli appalti di servizi e forniture, stabilendo una soglia minima (un milione di euro) al di sotto della quale non sono dovute garanzie. La norma pone obblighi nuovi a carico dei professionisti incidendo sulle modalità di esplicazione dell'attività professionale. Pur opportuna, la norma appare quindi di dubbia compatibilità con i limiti della delega.
- Licitazione privata semplificata (art. 123). L'articolo (che modifica la licitazione privata semplificata in procedura ristretta semplificata) fa registrare il raddoppio dell'importo entro il quale è consentito il ricorso ad una licitazione privata semplificata e la contestuale riduzione del numero dei partecipanti unitamente ad altre modifiche non solo procedimentali. Si tratta di modifiche che, al di fuori di quelle esclusivamente procedimentali, non sembrano coerenti coi limiti della delega legislativa.
- Lavori in economia (art. 125). Le considerazioni generali sull'aumento degli importi vanno ricondotte principalmente, anche se non esclusivamente, all'ambito precettivo del presente articolo che legittima procedure negoziate elementari (consultazione di almeno cinque operatori economici) per lavori di importo pari o superiore a quarantamila e fino a cinquecentomila euro. Si tratta di metodica che, rispetto al valore degli importi, non ha una causa legittimante normativa e che si rivela perfino perplessa per i risvolti di utilizzo disinvolto ipotizzabile in determinate condizioni ambientali. Ove si faccia riferimento ad enti di dimensioni limitate, l'importo ora previsto sembra in sostanza consentire un ricorso generalizzato alla trattativa privata con pochi operatori. Più in generale, a prescindere dall'individuazione in concreto della soglia, si dubita della legittimità di un intervento normativo innovativo in tema di lavori in economia sulla base di una delega di coordinamento e semplificazione.
Offerte anomale (art. 122). Va rilevato che la scelta di mantenere l'esclusione automatica in esito alle operazioni di individuazione della soglia di anomalia è stata ritenuta non rispondente alla tendenza conformativa del diritto comunitario, che propende nettamente per il mantenimento di un dialogo con le imprese concorrenti così da consentire giustificazioni a corredo dell'offerta anomala.
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