STRUMENTI CONSENTITI

07/03/2006

Riferendoci alle norme varate dal Consiglio nazionale degli architetti, la pubblicità volta ad informare il pubblico, descrivendo la propria organizzazione ed esperienza professionale, è ammessa con qualsivoglia mezzo ma a condizione che non diventi pubblicità laudativa mentre è vietata qualsiasi offerta di tariffe e prezzi.
Per quanto concerne gli ingegneri, il codice deontologico del 1988 non prevede norme precise sulla pubblicità e, dunque, l’unico vincolo è rappresentato dal fatto che l’attività professionale non deve tradursi in forme di autoesaltazione.

Ma, sia per gli ingegneri che per gli architetti resta il problema tra i professionisti singoli, iscritti ai propri albi e tenuti al rispetto, quindi, di alcune norme e le società di ingegneria non vincolate ad alcun rispetto di norme o di codici deontologici.

Anche per i geometri si ha la stessa situazione descritta per gli architetti e per gli ingeneri. In sintesi, sia gli architetti che gli ingegneri e per i geometri potranno:
- presentare curriculum e attività svolte in un proprio sito web o in un sito ospite senza, però offrire tariffe e prezzi per le proprie prestazioni;
- partecipare a trasmissioni televisive e convegni senza che gli stessi diventino autoreferenziali e senza preventiva comunicazione al proprio consiglio di appartenenza;
- organizzare eventi o mostre senza alcuna proibizione per eventuali sponsorizzazioni delle iniziative;
- predisporre una brochure ed altre pubblicazioni per divulgare le proprie competenze e specializzazioni a condizione che non scadano in forme di pubblicità.

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