SUCCESSIONE DELLE NORME IN TRE PERIODI
03/04/2008
Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del
decreto 22 marzo 2008, n. 37 recante "Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.” il Ministero dello sviluppo
economico, per fugare i numerosi dubbi scaturente
dall’interpretazione dell’articolo 13 del decreto stesso e relativo
alla documentazione da allegare ai trasferimento ed alle locazioni
degli immobili, è intervenuto con due note a firma
Consigliere Raffaello Sestini Capo dell’Ufficio Legislativo
del Ministero stesso e precisamente con la prima del 26 marzo
indirizzata all’Unioncamere . Camere di Commercio d’Italia e con la
seconda del 28 marzo indirizzata al Segretario generale della
confederazione italiana proprietà edilizia recanti entrambe
“Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37”.
Nelle due note venivano trattate le seguenti problematiche:
Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1990).
Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l’impianto elettrico delle civili abitazioni l’installazione dell’interruttore differenziale (salvavita) di 30 milli ampere mentre dove vi era almeno un lavoratore subordinato (es. portiere) l’adeguamento richiedeva anche l’installazione dell’impianto di terra.
Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.
Per questa categoria di impianti il committente, per la realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (il regolamento di attuazione).
Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM n. 37/2008).
Il decreto n. 37/2008 ha sostanzialmente confermato l’impianto della legge n. 46/1990 rafforzando le misure di sicurezza pur nella semplificazione delle procedure burocratiche.
Il decreto, infatti, non prevede obblighi di adeguamento poiché, come detto sopra, gli impianti preesistenti dovevano già essere a norma. Quanto poi all’articolo 13 finito nel mirino di alcune categorie, vale la pensa sottolineare ancora una volta che si tratta di una norma che esplicita obblighi già previsti dalla legge n. 46/90 e dal suo regolamento attuativo stabilendo poi che in caso di mancanza o smarrimento della dichiarazione di conformità sia possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza all’atto del trasferimento dell’immobile o della sua locazione: Una eventualità prima impossibile visto che tutta la documentazione doveva essere obbligatoriamente allegata all’atto. Infine, il decreto rappresenta una concreta ed importante novità in termini di certezza giuridica:
l’introduzione della clausola di garanzia chiarisce, infatti, le responsabilità finora affidate a lenti contenziosi giuridici. Stabilire prima e per iscritto chi si assume la responsabilità della sicurezza dell’immobile, fornisce una trasparenza e chiarezza a beneficio delle parti e di terzi.
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Nelle due note venivano trattate le seguenti problematiche:
- gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile
- la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
- i contenuti della garanzia del venditore
- la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore
- i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni
- la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina
- la possibilità di non consegnare la dichiarazione di conformità al conduttore
Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1990).
Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l’impianto elettrico delle civili abitazioni l’installazione dell’interruttore differenziale (salvavita) di 30 milli ampere mentre dove vi era almeno un lavoratore subordinato (es. portiere) l’adeguamento richiedeva anche l’installazione dell’impianto di terra.
Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.
Per questa categoria di impianti il committente, per la realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (il regolamento di attuazione).
Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM n. 37/2008).
Il decreto n. 37/2008 ha sostanzialmente confermato l’impianto della legge n. 46/1990 rafforzando le misure di sicurezza pur nella semplificazione delle procedure burocratiche.
Il decreto, infatti, non prevede obblighi di adeguamento poiché, come detto sopra, gli impianti preesistenti dovevano già essere a norma. Quanto poi all’articolo 13 finito nel mirino di alcune categorie, vale la pensa sottolineare ancora una volta che si tratta di una norma che esplicita obblighi già previsti dalla legge n. 46/90 e dal suo regolamento attuativo stabilendo poi che in caso di mancanza o smarrimento della dichiarazione di conformità sia possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza all’atto del trasferimento dell’immobile o della sua locazione: Una eventualità prima impossibile visto che tutta la documentazione doveva essere obbligatoriamente allegata all’atto. Infine, il decreto rappresenta una concreta ed importante novità in termini di certezza giuridica:
l’introduzione della clausola di garanzia chiarisce, infatti, le responsabilità finora affidate a lenti contenziosi giuridici. Stabilire prima e per iscritto chi si assume la responsabilità della sicurezza dell’immobile, fornisce una trasparenza e chiarezza a beneficio delle parti e di terzi.
A cura di Paolo
Oreto
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