Salva Roma ter: in Gazzetta la legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
07/05/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014 è stata
pubblicata la Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
Il Decreto-legge coordinato (c.d. "Salva Roma Ter") è costituito dai seguenti articoli:
Anche il Decreto-legge coordinato, che sostituisce il precedente decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 non convertito in legge, non contiene alcuna norma in merito al cosiddetto "bonus mobili" e, quindi, torna in vigore la norma (contenuta nella legge di stabilità per il 2014) in base alla quale le spese per l'acquisto di arredi sono agevolabili nell'ulteriore limite di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Per usufruire del Bonus Mobili, dunque, le spese di acquisto degli arredi devono essere inferiori a quelle per le ristrutturazioni (leggi news).
Segnaliamo, infine, una proposta di emendamento al disegno di legge sull'emergenza abitativa, in discussione al Senato, che prevede l'eliminazione dell'ultimo periodo dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Dunque, l'eliminazione del vincolo che la detrazione del bonus mobili debba essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
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Il Decreto-legge coordinato (c.d. "Salva Roma Ter") è costituito dai seguenti articoli:
- Art. 1 - Disposizioni in materia di TARI e TASI
- Art. 2 - Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
- (( Art. 2 bis - Bilancio di previsione
- Art. 3 - Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie
- (( Art. 3 bis - Fondo svalutazione crediti
- Art. 4 - Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi
- Art. 5 - Mutui enti locali
- Art. 6 - Contabilizzazione IMU
- Art. 7 - Verifica gettito IMU anno 2013
- Art. 8 - Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014
- Art. 9 - Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali
- Art. 10 - Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio
- Art. 11 - Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
- Art. 12 - Contributo straordinario
- Art. 13 - Isole minori
- Art. 14 - Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale
- Art. 15 - (( Disposizioni in materia di province ))
- Art. 16 - Disposizioni concernenti Roma Capitale
- Art. 17 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale
- Art. 18 - Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798
- Art. 19 - Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica
- Art. 20 - Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009
- (( Art. 20 bis - Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
- Art. 21 - Entrata in vigore
Anche il Decreto-legge coordinato, che sostituisce il precedente decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 non convertito in legge, non contiene alcuna norma in merito al cosiddetto "bonus mobili" e, quindi, torna in vigore la norma (contenuta nella legge di stabilità per il 2014) in base alla quale le spese per l'acquisto di arredi sono agevolabili nell'ulteriore limite di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Per usufruire del Bonus Mobili, dunque, le spese di acquisto degli arredi devono essere inferiori a quelle per le ristrutturazioni (leggi news).
Segnaliamo, infine, una proposta di emendamento al disegno di legge sull'emergenza abitativa, in discussione al Senato, che prevede l'eliminazione dell'ultimo periodo dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Dunque, l'eliminazione del vincolo che la detrazione del bonus mobili debba essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
A cura di Gabriele
Bivona
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