Sanzione o demolizione? il Consiglio di Stato si esprime sulle possibilità del Testo Unico Edilizia

12/09/2018

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione.

Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5128 del 31 agosto 2018 con la quale ha rigettato un ricorso contro una precedente decisione dei giudici del TAR in merito al diniego di un'istanza di condono e un'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva.

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Come previsto all'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) nel caso di interventi e opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

I giudici di Palazzo Spada hanno, però, chiarito che la disposizione di legge va interpretata nel senso che solo dopo l'emissione dell'ordine di demolizione, dunque nella fase esecutiva del procedimento, il dirigente può valutare l'applicazione della sanzione se la demolizione non è possibile senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5128/2018

Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34 citato, avrebbe omesso la doverosa preventiva verifica circa la materiale possibilità di demolire senza pregiudizio delle parti del fabbricato edificate legittimamente. I giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato che "La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va senz'altro emesso".

Inoltre, l’art. 34 invocato dall’appellante disciplina gli interventi alle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo al secondo comma che "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione". La norma presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è quindi applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente (come nel caso oggetto del presente giudizio).

Ricordiamo che l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 definisce gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e le fasi sanzionatorie previste. In particolare:

  • Nella prima fase (art. 31, comma 2), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso, notifica al proprietario e al responsabile dell’abuso l’ingiunzione a demolire le opere (o a rimuovere gli effetti degli interventi posti in essere senza la realizzazione di trasformazioni fisiche), indicando l’area che, in caso di inottemperanza all’ordine, sarà acquisita al patrimonio del Comune.
  • Nella seconda fase (art. 31, commi da 3 a 6), se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione a demolire, il bene abusivo e l’area di sedime (nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune. In questa fase, l’atto con cui si accerta l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire entro il termine di 90 giorni costituisce, previa notifica all’interessato, titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
    In questa fase, l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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