Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, Artale (FINCO): 'Occorre mantenere una stabilità normativa'
19/06/2019
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" è terminata la prima delle 2 fasi che il Governo in carica ha previsto per la revisione dell'impianto normativo che regola i contratti pubblici.
In realtà, il D.L. n. 32/2019 era stato concepito per fronteggiare alcune emergenze, demandando la riforma vera e propria ad una legge delega che avrebbe portato alla redazione di un nuovo decreto legislativo. Ma correggi qui, smonta là, si è arrivati ad un testo complessivo che interviene in modo chirurgico su almeno 3 colonne portanti che avevano rappresentato la riforma del 2016:
- la riduzione delle stazioni appaltanti che con la sospensione dell'art. 37, comma 4 viene meno ritornando ad un'idea di stazioni appaltanti "diffuse";
- l'eliminazione dell'appalto integrato che con la sospensione dell'art. 59, comma 1, quarto periodo torna a tempo fino al 31 dicembre 2020;
- l'istituzione di un albo unico dei commissari di gara gestito dall'ANAC che con la sospensione dell'art. 77, comma 3, anche in questo caso viene meno.
Dopo aver ascoltato il punto di vista del Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC) e Coordinatore del Tavolo “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche, Rino La Mendola (leggi articolo), abbiamo posto le stesse domande al Direttore Generale FINCO, Dott. Angelo Artale, che riportiamo di seguito unitamente alle sue interessanti risposte.
1. La conversione il legge del decreto c.d. Sblocca Cantieri arriva dopo lunghi passaggi parlamentari che hanno stravolto l'articolato predisposto dal Governo. Pensa che il testo del D.L. n. 32/2019 ne sia uscita migliorato?
Il testo presenta luci e ombre come il Decreto originario anche se alcuni punti negativi sono stati parzialmente rettificati in meglio nell’iter di conversione al Senato: si veda, ad esempio, la percentuale massima di subappalto.
2. Lo Sblocca Cantieri interviene in modo chirurgico su alcune delle caratteristiche principali che avevano costituito i principi cardine del Codice dei contratti. Ritiene che la strada intrapresa sia corretta?
No, perché occorre mantenere una stabilità normativa
necessaria anche per poter valutare la bontà o meno del
provvedimento. Non si comprende l’urgenza di un siffatto
provvedimento a fronte di un disegno di legge delega per una
riforma organica depositata in Parlamento. In particolare, per
quanto riguarda le citate “misure chirurgiche”, uno dei problemi
nasce, per esempio, dalla modifica dell’art.36 che alza i valori
per le gare ad invito di 10 operatori a 350.000 euro.
Prima con 150.000 euro e 10 concorrenti era già un problema,
con le nuove modifiche sempre più gare verranno aggiudicate
al prezzo più basso dal momento che in questi casi non si applicano
sistemi di congruità dell’offerta né di media, né di calcolo di
anomalia, né di esclusione automatica dell’offerta anomala come
previsto dall’art. 97 comma 8.
3. Vengono sospese alcune disposizioni del codice fino al 31 dicembre 2020. Pensa che gli appalti ne avranno dei benefici?
Dal punto di vista quantitativo forse si, ma solo in un
primo momento. Dal punto di vista qualitativo vi è però il rischio
di una maggiore presenza sul mercato di imprese poco qualificate
con effetto “espulsivo” di quelle più attrezzate, necessariamente
meno competitive almeno per uno dei fattori, cioè il prezzo.
In particolare la sospensione temporanea di cui all’art. 37, comma
4, dell’obbligo di centralizzare gli appalti per i Comuni non
capoluogo, è nocivo per la necessaria riduzione del numero delle
stazioni appaltanti in una logica di maggiore qualificazione delle
medesime. La sospensione dell’Albo dei Commissari di gara, rischia
poi di far venir meno un presidio di trasparenza, oltre che rendere
inutile il cospicuo investimento economico (500.000 euro circa) che
l’Autorità ha sostenuto per applicare la disposizione (su questo è
stato presentato un Ordine del giorno approvato dalla
Camera).
4. Viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice ("È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e)") ma non il precedente terzo periodo ("Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti"). Pensa sia sufficiente per far tornare l'appalto integrato?
In verità il “paletto” del Progetto Esecutivo è già stato molto depotenziato con la possibilità di utilizzare il Progetto Definitivo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, quindi non è più un ostacolo inaggirabile. Certo l’appalto integrato a fronte di un progetto esecutivo è un controsenso, ma la spinta politica in quella direzione è chiara anche se non pienamente condivisibile.
5. La modifica all'art. 36 del Codice aumenta al milione di euro la procedura negoziata. Pensa sia un rischio per la trasparenza degli appalti?
Si, viste le perplessità degli operatori economici sulle indagini di mercato e soprattutto sulla rotazione degli inviti.
6. È chiara la volontà del legislatore di rivedere la parte dell'ANAC. Pensa che l'Italia non sia matura per una regolamentazione flessibile?
L’Anac, in una situazione difficile, ha svolto un gran lavoro che andrebbe tesaurizzato. Può darsi tuttavia che nell’attuale situazione il riferimento ad una norma regolamentare sia preferibile alla “soft law”: avere un riferimento unico rende tutto più semplice ma l’attuale previsione dello “Sblocca Cantieri” non è soddisfacente perché parziale nonostante le “elencazioni tematiche” dell’ultimo momento. Un Regolamento generale non si fa né in 6 né nei 4 mesi che sono rimasti.
7. L'art. 4 dello Sblocca Cantieri istituisce la figura del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, ai quali spetterà l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Cosa ne pensa di questa disposizione?
Basta con le deroghe. Occorre far funzionare ciò che già c’è prendendo decisioni anche impopolari verso coloro che non fanno il proprio dovere. Vorrei anche sottolineare che la sindrome della “paura della firma” da parte della P.A. non può essere ritenuta una motivazione sufficiente se si è dirigenti si prendono decisioni, altrimenti si ricopra altro ruolo.
8. Sull'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A. c'è stato un continuo ripensamento che ha condotto alla fine il Parlamento a mantenere inalterato l’art. 113, comma 2 del Codice. Crede che i tecnici della P.A. dovrebbero essere valorizzati nella loro funzione di progettisti, oppure si dovrebbero occupare esclusivamente di programmazione e controllo?
Esclusivamente ed assolutamente di programmazione e controllo. La commistione e la confusione dei ruoli non porta a conseguenze positive. Le risorse degli incentivi dovrebbero, più in generale, servire per far crescere la professionalità delle stazioni appaltanti.
9. È in corso la conversione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, tra le altre cose, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, prevede che gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possano utilizzare la procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici. Ritiene sia corretto?
Pur rendendomi conto della situazione di emergenza e difficoltà non ritengo, anche in questo caso, positiva la deroga: la soglia comunitaria è eccesiva.
10. Ci dia un giudizio complessivo sull'operato del Governo in questo primo anno di attività.
È una domanda complessa e la considero relativamente
all’argomento di cui si tratta: su di esso credo che il giudizio
emerga dalla risposta ai quesiti che precedono. Non è molto
condivisibile anche il prolungamento fino al 31 dicembre 2020 (Art.
177, c.2) del termine entro il quale i concessionari devono
adeguarsi alle nuove percentuali (80% - 20%) per gli appalti in
house. La norma avrà come effetto l’abbattimento della qualità del
progetto ed il mantenimento di una autogestione dei Concessionari
su ingenti somme distolte al mercato.
Positive invece, su altro versante, sia le semplificazioni per le
zone terremotate sia l’aver considerato il grave inadempimento
verso il subappaltatore un motivo di esclusione dalle
gare.
Ringrazio il Direttore Generale di Finco per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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