Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, Bianchi (ANCE): ‘Codice 50 inemendabile, dopo tre anni non è stato possibile applicarlo’
03/05/2019
Continua la nostra disamina delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) con le interviste ai principali soggetti interessati alla nuova riforma delle disposizioni che regolano gli appalti pubblici.
Dopo aver ascoltato la posizione di Raffaele Cantone (ANAC), Raffaele Zurlo (Gallerie per il Brennero) e Rino La Mendola (CNAPP), pubblichiamo la nostra intervista al vice Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con delega ai lavori pubblici Edoardo Bianchi, che dimostra ancora una volta la differenza di posizione che intercorre tra stazioni appaltanti, imprese, professionisti e ANAC.
Riportiamo di seguito le nostre domande unitamente alle risposte del Vice Presidente Bianchi.
1. Partiamo dall'inizio, dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. n. 50/2016 ha necessitato di parecchie modifiche, ultima delle quali quelle dello Sblocca Cantieri che ne stanno rivoluzionando la filosofia stessa. Arrivati a questo, come giudica la riforma del 2016?
La riforma del 2016 era ispirata da ottimi principi così
come riportati nella Legge Delega 11/06 ma dopo tre anni è stata
attuata poco e male e solo in ragione del 30% così come evidenziato
dal Presidente Cantone.
Qualsiasi legge che dopo tre anni vanta questo track record non può
che essere giudicata fallimentare.
La riforma del 2016 era buona nei principi ma la legge ha dato
pessima prova di sé.
2. Il decreto Sblocca Cantieri, se confermato dal Parlamento in sede di conversione in Legge, apporterà delle grosse modifiche al Codice dei contratti. Qual è il suo giudizio complessivo?
Più che uno sblocca cantieri lo definirei un correttivo al
Codice 50.
La situazione del Paese è allo stremo e serve un provvedimento
organico con uno spettro di 360 gradi, non è possibile uno
spezzatino di norme peraltro contenute in troppi provvedimenti
normativi (semplificazioni, sblocca cantieri, crescita, def …).
Per fare ripartire i cantieri serve rimuovere l’attuale blocco
della firma, dobbiamo riuscire ad invertire l’attuale convenienza a
non firmare piuttosto che a firmare.
Occorre, preliminarmente, riperimetrare l’ambito di contestazione
del reato di abuso di ufficio e riconfigurare, magari tipizzandola,
la individuazione della colpa grave in termini di responsabilità
erariale.
3. Lo Sblocca Cantieri riunirà le linee guida ANAC vincolanti in un unico "mini regolamento", mentre nulla dice sui decreti che a distanza di 3 anni si attendono per completare la riforma. Il rischio è di continuare ad avere un sistema normativo incompleto. Come pensa si possa risolvere questa problematica?
A valle della legge serve un Regolamento, il sistema della
soft law ha fallito, il nostro ordinamento giuridico non contempla
in una posizione organica la soft law.
L’Anac ha tempestivamente emanato le linee guida di propria
competenza ma è servito un estenuante passaggio di carte per
conferire autorità ad ogni singola linea guida.
Se si esaminano i report della consultazione pubblica avviata dal
MIT il 90% degli intervenuti ha espresso criticità sullo strumento
della soft law.
4. Si parla tanto di appalto integrato. Che idea si è fatto sull'argomento?
Se il criterio della OEPV è il criterio principe per
aggiudicare i lavori in presenza di complessità tecnica l’appalto
integrato può essere utile a raggiungere il risultato.
È essenziale che il livello di progettazione da mandare in gara sia
cmq per lo meno a livello di definitivo per evitare il ripetersi di
errori del passato.
5. Parliamo di qualificazione delle stazioni appaltanti. Da oltre un anno si parla di una bozza di DPCM che secondo molti prevede requisiti eccessivamente onerosi soprattutto per i piccoli Enti che saranno costretti ad aggregazioni o a delegare alle centrali di committenza con aggravio dei costi. Il DPCM rappresenta una vera e propria chiave di volta per il completamento della riforma degli appalti. Qual è il Suo punto di vista in merito?
La razionalizzazione ed accorpamento delle funzioni delle
40.000 attuali stazioni appaltanti è un problema concreto ed era un
punto essenziale della riforma; con l’attuale livello di
specializzazione non tutti possono fare tutto.
Avevamo studiato a suo tempo la bozza di DPCM ma non abbiamo più
notizia del suo stato di salute.
Discorso da approfondire è quello relativo alle centrali di
committenza che non sembrano avere dato tutto questo impulso alla
partenza dei lavori.
6. Viene esteso a 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Pensa che sia corretto per far rientrare le imprese che negli ultimi 10 anni sono state colpite dalla crisi oppure si rischia di abbassare il livello reale di qualificazione delle imprese?
Non si rischia di abbassare alcunché, è un falso problema
creato ad arte da di chi vuole restringere la concorrenza ed avere
a che fare con poche imprese.
E’ innegabile che da lungo tempo (oltre 13 anni) si è registrato un
continuo e costante calo di oltre il 50% degli investimenti in OOPP
ed è altrettanto innegabile che le poche risorse a disposizione non
riescono a tramutarsi in cantieri ed in SAL.
Non tenere conto di questi dati innegabili desterebbe più che
ragionevoli sospetti.
Chiediamo da anni che le imprese vengano giudicate non solo su
criteri quantitativi ma anche su criteri qualitativi/reputazionali
che forniscano contezza della reale forza ed idoneità della impresa
ad essere abilitata a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Il rincorrere spasmodicamente il binomio fatturato/lavoro analogo
ha portato allo stravolgimento delle gare dove la centralità non
era più riservata alla esecuzione della opera bensì alla
possibilità di acquisire contratti da far valere, oltre che in
banca, anche in sede di revisione SOA.
Non è (solo) rilevante quanti contratti ho assunto ma quanti
contratti e con quale esito ho portato a termine, a prescindere da
responsabilità esterne alla impresa, ottemperando correttamente e
tempestivamente alle obbligazioni contrattuali.
Ad esempio, chi ha deciso di patrimonializzare la propria impresa
reinvestendo gli utili all’interno, oppure chi non è mai ricorso a
procedure scarica debiti o ancora chi ha conseguito nella propria
vita aziendale margini positivi in termini sia assoluti che
relativi della propria attività, tutti questi elementi assieme ad
altri costituiscono valori rilevanti per pesare una impresa.
Non solo.
In base a quale principio chi per tutta la vita ha realizzato una
determinata tipologia di opera e non ha acquisito un contratto
negli ultimi anni deve uscire dal mercato?
Se per 50 anni ho realizzato opere di edilizia o relative ad
infrastrutture stradali o ho realizzato acquedotti e fognature,
solo perché negli ultimi anni non ho acquisito contratti significa
che non sono più in grado di realizzarle? ho dimenticato come si
eseguono?
Magari non ho acquisito contratti perché non ho voluto praticare
ribassi folli ed oggi quelle imprese che mi hanno portato via il
lavoro sono fallite e per questo meccanismo assurdo devo morire
anche io?
Siamo seri.
Occorrono imprese strutturate sia in termini tecnici che in termini
patrimoniali ed economici per garantire il rispetto delle
obbligazioni contrattuali.
7. È stata confermata l'eliminazione degli incentivi ai tecnici della P.A. per le attività di programmazione e previsto che gli stessi siano conferiti per le attività di progettazione. È una problematica che negli anni è stata modificata più volte, qual è il Suo punto di vista in merito?
Serve un punto di equilibrio, non è possibile mutare
normativa su un tema così complesso ogni tre anni.
La macchina amministrativa necessita per attivarsi di tempi lunghi
ed una volta avviata per farla virare, per cambiare direzione è
tutto altro che semplice o veloce.
Il tema è sicuramente connesso alla necessità di mettere in grado
la PA di svolgere il proprio compito ed è quindi legato alla
qualificazione delle stazioni appaltanti.
Negli ultimi anni si è assistito ad un impoverimento delle
strutture umane della PA; una stazione appaltante preparata ed in
salute costituisce il più valido alleato perché le opere possano
essere non solo bandite ma anche aggiudicate ed i lavori eseguiti
correttamente e tempestivamente.
8. In riferimento al subappalto, vengono eliminati l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori e l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione. Viene anche previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Pensa sia la strada giusta?
Sul subappalto ci sono posizioni ideologiche, non viene
semplicemente visto come una organizzazione dei vari fattori della
produzione.
Uno dei punti della procedura di infrazione riguarda proprio il
subappalto, ebbene con l’attuale disciplina non si ottempera
compiutamente alle richieste dell’Europa.
Evidenzio che gli atri punti della procedura contestati a gennaio
2019 sono stati invece integralmente recepiti.
Sorgono spontanee due domande: quanto ci prescrive l’Europa è
vincolante o meno? È possibile una vincolatività a giorni
alterni?
Siamo tornati, di fatto, ad una facoltà delle stazioni appaltanti
di prevedere o meno il subappalto.
Può accadere che nello stesso giorno una impresa partecipi a 2 gare
di appalto, una a Bolzano dove viene previsto il subappalto in
ragione del 50% ed una a Caltanissetta dove non viene previsto il
subappalto.
Come posso organizzare la mia impresa a livello
industriale?
9. Con le modifiche dell'art. 36 vengono modificate le procedure di aggiudicazione degli appalti sottosoglia, previsto il ritorno del criterio del minor prezzo ovvero ed eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico nel criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Cosa ne pensa di queste modifiche?
Di fatto dalla lettura combinata dei nuovi articoli 36 e 97
viene mandato in pensione il criterio di aggiudicazione del massimo
ribasso “puro” (inteso, cioè, come criterio affidamento al ribasso
più elevato in assenza di meccanismi automatici di esclusione delle
offerte anomale).
Per la gare di appalto fino alla soglia comunitaria le stazioni
appaltanti, verificata l’assenza del c.d. interesse
transfrontaliero, debbono utilizzare un criterio automatico di
aggiudicazione che non si presti a manipolazioni e che consenta una
rapida individuazione della impresa aggiudicataria.
Permane comunque per le stazioni appaltanti la possibilità di
utilizzare il criterio della OEPV ricorrendo ad idonea
motivazione.
Non condividiamo come è stato riscritto l’articolo 97 che non
garantisce in maniera assoluta un effettivo contenimento dei
ribassi e la piena imprevedibilità degli stessi.
Non condividiamo la previsione che innalza l’incidenza
dell’elemento prezzo nella OEPV in ragione del 30%.
In un contesto generale in cui l’operare della pubblica
amministrazione, per varie ragioni, è nei fatti ispirato alla
logica del blocco della firma l’elemento prezzo determinerà
effettivamente chi risulterà aggiudicatario del singolo
appalto.
Ance ha sempre creduto che l’utilizzo della OEPV, in presenza di
lavori connotati da situazioni di complessità tecnologica, sia il
criterio che meglio garantisca e premi la professionalità ed il
know how della impresa tutelando al contempo le legittime
aspettative della stazione appaltante.
Proprio per questo registriamo con preoccupazione:
a) la lentezza con cui il BIM sta affermandosi nelle procedure di
gara;
b) lo stallo con cui la razionalizzazione ed accorpamento delle
stazioni appaltanti procede;
c) l’ulteriore slittamento della operatività dell’albo dei
commissari gara istituito presso l’Anac.
I temi sopra ricordati costituiscono i punti fondamentali su cui
deve fondare una procedura di gara che possa effettivamente
premiare l’offerta migliore e più idonea ad eseguire i lavori
oggetto di appalto.
10. Con la pubblicazione dello Sblocca Cantieri termina la fase uno della contro riforma del Codice dei contratti. La fase due prevede la definizione di una legge delega con la quale potrà essere prevista anche una totale riscrittura del Codice. Crede sia davvero indispensabile una nuova riforma o si può agire puntualmente sui contenuti dell'attuale impianto normativo? e in quest'ultimo caso quali sono le criticità maggiori che andrebbero risolte?
Il Codice 50 è inemendabile proprio perché dopo tre anni non
è stato possibile applicarlo oltre il 30% e si è registrata una
continua fuga dal Codice gestita da parte del legislatore
attraverso un florilegio di deroghe.
Non solo.
L’attuale sistema Codice e soft law non ha funzionato, occorre un
ritorno a Codice e Regolamento.
La fase 1 non è completata, tutto altro, abbiamo diversi
provvedimenti (Semplificazioni, Sblocca cantieri, Crescita e DEF)
che non entrano in esercizio tutti assieme.
Per dichiarare completata la fase 1 attendiamo questi adempimenti
tentando di comprendere una volta per tutte quante risorse
effettivamente ci sono.
Ringrazio il Vice Presidente ANCE per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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