Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: le modifiche ai contratti sottosoglia
10/06/2019
Relativamente alle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) nel testo approvato dal Senato lo scorso 6 giugno, spiccano quelle relative all’articolo 36 rubricato “Contratti sotto soglia” contenute nell’articolo 1, comma 20, lettera h) del citato D.L. n. 32/2019
Le disposizioni contenute nella citata lettera h) introducono più di una modifica al testo del comma 2 dell’art. 36, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo.
Poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 del già citato articolo 1 del decreto-legge n. 32/2019 nel testo modificato dal Senato.
Nel dettaglio, il numero 1) della lettera h) modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del Codice al fine di snellire la procedura, definendo per importi maggiori o uguali a 40.000 euro ma inferiori a 150.000 euro l’affdìfidamento diretto con la previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.
Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro viene quindi riproposta la disciplina recata dall’abrogato comma 912 della legge di bilancio 2019.
Detta procedura, di fatto è a stessa di quella già in vigore con il comma 912 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che, fino al 31 dicembre 2019, consentiva alle stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.
È opportuno notare che, mentre il testo attualmente vigente non cambia la disciplina relativa agli affidamenti di servizi e forniture, ma solamente quella relativa ai lavori, il nuovo testo come risultante dalle modifiche proposte durante l'esame al Senato prevede che anche per i servizi e le forniture si passa, così come per i lavori, dalla procedura negoziata all’affidamento diretto.
Notiamo, anche, che gli ultimi due periodi della lettera b), che non sono sostanzialmente oggetto di modifica, stabiliscono che:
- i lavori in questione possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di affidamento diretto di cui al periodo precedente;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Sempre nello stesso comma 2 dell’articolo 36, la lettera c) viene sostituita con due nuove lettere c) e c-bis con cui vengono regolati gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro. Nel dettaglio la nuova disposizione contenuta nelle due citate lettere sostituisce l'originaria procedura negoziata “aggravata”, che richiedeva la consultazione di 15 operatori economici.
In luogo di tale precedente disposizione, nelle nuove lettere c) e c-bis, le nuove norme approvate dal Senato introducono un’ulteriore semplificazione che consente di svolgere la procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 63 del Codice dei contratti pubblici, vale a dire senza la previa pubblicazione di un bando di gara.
Viene, per ultimo riscritta lettera d) del comma 2 dell’art. 36 del Codice al fine di introdurre una nuova disciplina per tutti i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea (vale a dire 5.548.000 euro). Per tali lavori viene infatti previsto che l’affidamento avvenga mediante ricorso alle procedure aperte (disciplinate dall’art. 60 del Codice), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del Codice medesimo.
Tali procedure aperte, in base alla riscrittura operata durante l'esame al Senato, si applicano per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (e fino alla citata soglia di rilevanza europea).
Il richiamato art. 97, comma 8, del Codice dispone che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi “sottosoglia”, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La seguente tabella (con quattro colonne riportanti nella prima la procedura prevista dal previgente Codice dei contratti, nella seconda la procedura con le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 12 della legge di bilancio 2019, nella terza la procedura scaturente dal testo dell’originario decreto-legge n. 32/2019 e nella quarta la procedura scaturente dal testo del decreto-legge n. 32/2019 con le modifiche approvate dal Senato) illustra le linee essenziali della nuova disciplina degli affidamenti di lavori “sottosoglia” consente di comprendere la portata normativa delle modifiche operate:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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