Sblocca Italia: Nel testo coordinato le modifiche al codice dei contratti
15/09/2014
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 entrano in vigore da sabato 13
settembre le ultime modifiche al Codice dei contratti.
Tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014, il Codice dei contratti è stato più volte modificato ed integrato dalle seguenti norme:
Occorre, anche, aggiungere che alcuni articoli devono intendersi adeguati al Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Ma andiamo con ordine precisando che con gli articoli 2 e 34 decreto-legge "Sblocca Italia" sono stati modificati gli articoli 48, 49, 57, 70, 132, 157, 159, 160, 160.ter, 174, 175, 203 del Codice ei contratti ed, in particolare, nell'articolo 132 relativo alle varianti in corso d'opera, al comma 1, viene introdotta la lettera e-bis) con cui viene precisato che tra le varianti in corso d'opera ammesse rientrano, anche, quelle predisposte nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con una ulteriore modifica al comma 3, viene precisato che non sono considerate varianti, per i lavori di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 20%.
Con i precedenti provvedimenti indicati in premessa erano stati già modificati gli articoli 6, 6-bis, 28, 32, 33, 38, 46, 66, 83, 92, 93, 99, 118, 122, 125, 132, 176, 189, 196, 215, 235 e 237-bis.
Occorre, poi, precisare che nel decreto-legge "Sblocca Italia" all'articolo 9 viene precisato che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibile l'intervento, anche su impianti, arredi, dotazioni, o opera edilizia funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti, anche di tutela ambientale, di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione scolastica e docente, antisismica.
Per gli interventi riconducibili alle precedenti finalità sono introdotte alcune deroghe al Codice dei contratti definite "disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure" che possono essere così riassunte:
Nel testo allegato alla notizia sono evidenziate tutte le modifiche introdotte dai provvedimenti, emanati tra la fine del 2013 ed il 2014, indicati all'inizio
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Tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014, il Codice dei contratti è stato più volte modificato ed integrato dalle seguenti norme:
- Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
Occorre, anche, aggiungere che alcuni articoli devono intendersi adeguati al Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Ma andiamo con ordine precisando che con gli articoli 2 e 34 decreto-legge "Sblocca Italia" sono stati modificati gli articoli 48, 49, 57, 70, 132, 157, 159, 160, 160.ter, 174, 175, 203 del Codice ei contratti ed, in particolare, nell'articolo 132 relativo alle varianti in corso d'opera, al comma 1, viene introdotta la lettera e-bis) con cui viene precisato che tra le varianti in corso d'opera ammesse rientrano, anche, quelle predisposte nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con una ulteriore modifica al comma 3, viene precisato che non sono considerate varianti, per i lavori di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 20%.
Con i precedenti provvedimenti indicati in premessa erano stati già modificati gli articoli 6, 6-bis, 28, 32, 33, 38, 46, 66, 83, 92, 93, 99, 118, 122, 125, 132, 176, 189, 196, 215, 235 e 237-bis.
Occorre, poi, precisare che nel decreto-legge "Sblocca Italia" all'articolo 9 viene precisato che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibile l'intervento, anche su impianti, arredi, dotazioni, o opera edilizia funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti, anche di tutela ambientale, di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione scolastica e docente, antisismica.
Per gli interventi riconducibili alle precedenti finalità sono introdotte alcune deroghe al Codice dei contratti definite "disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure" che possono essere così riassunte:
- non sarà più obbligatorio sospendere la stipula del contratto in caso di ricorso al TAR;
- per i lavori di estrema urgenza di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria del 2%;
- per i lavori di estrema urgenza gli avvisi ed i bandi possono essere pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
- per i lavori di estrema urgenza i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono dimezzati;
- i lavori di estrema urgenza possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 (gara informale) del Codice dei contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
- per i lavori di estrema urgenza di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro.
Nel testo allegato alla notizia sono evidenziate tutte le modifiche introdotte dai provvedimenti, emanati tra la fine del 2013 ed il 2014, indicati all'inizio
A cura di arch. Paolo
Oreto
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