Semplificazione edilizia, titoli, abusi e la funzione sociale dei professionisti
08/10/2019
All'indomani di una delle tante sentenze che hanno riguardato in questi primi 18 anni di applicazione il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e il regime di semplificazione previsto dalle norme pubblicate nell'ultimo triennio, mi sono ritrovato a discutere con un amico tecnico che lavora all'interno di uno sportello unico dell'edilizia (SUE).
L'argomento della discussione è stato la dichiarazione di inefficacia che molti SUE emettono nei confronti di Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) che alcuni professionisti presentano senza la necessaria cura o, peggio ancora, al posto di altri titoli (permesso di costruire, SCIA,...) che necessitano del preventivo assenso della pubblica amministrazione (leggi articolo).
Nonostante la giustizia amministrativa abbia chiarito che qualora la CILA sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, l'amministrazione può solo disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, è ancora prassi quella di disporre una "dichiarazione di inefficacia", la sospensione dei lavori in corso e la demolizione e il ripristino dei presunti abusi edilizi.
Appare utile ricordare che la semplificazione edilizia prevista nell'ultimo triennio ha avuto come principale obiettivo proprio quello di "scaricare" sul professionista le responsabilità che prima gravavano solo in capo agli sportelli unici dell'edilizia. In tal senso hanno operato alcune delle norme fondamentali tra le quali ricordiamo:
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 13/07/2016, n. 162);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 13/07/2016, n. 162);
- l'Intesa 20 ottobre 2016 recante "Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (Gazzetta Ufficiale 16/11/2016, n. 268);
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 - Supplemento ordinario n. 52/L);
- il Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (Gazzetta Ufficiale 23/03/2017, n. 68);
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222" (Gazzetta Ufficiale 07/04/2018, n. 81).
Soprattutto il D.Lgs. n. 222/2016, con delle modifiche sostanziali al D.P.R. n. 380/2001, ha avuto parecchio impatto sull'attività dei professionisti, individuando le tipologie degli interventi assoggettati a permesso di costruire (PdC), alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e quelli realizzabili in edilizia libera.
In sostanza, lo spirito che ha guidato le ultime modifiche del Testo Unico Edilizia è imperniato sulla funzione sociale dei professionisti a cui viene totalmente demandata la responsabilità in caso di lavori effettuabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata. Questi lavori, disciplinati dall'art. 6-bis del DPR n. 380/2001 (introdotto appunto dal D.Lgs. n. 222/2016), sono "realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Come previsto al comma 2 dello stesso articolo "L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori".
Per questa tipologia di lavori, ciò che è demandato alla amministrazione è il controllo, anche a campione, prevedendo sopralluoghi in loco.
Sull'argomento è molto interessante la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 22 luglio 2019, n. 9803 che ha rigettato in parte un ricorso presentato per l'annullamento di un ordine di demolizione delle opere per le quali erano state depositate quattro CILA e una SCIA, dopo le quali il Comune ha prima ordinato la sospensione dei lavori, e poi ha emesso il provvedimento impugnato.
Il ricorso
La ricorrente avrebbe, però, affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, gli interventi in questione “non possono ricondursi nell'alveo della c.d. "ristrutturazione edilizia", ai sensi degli artt. 3 e 10, comma 1 lett. e), D.P.R. 380/2001, per i quali è previsto il necessario permesso di costruire, ma si tratta, piuttosto, di opere di edilizia libera, la cui realizzazione è subordinata alla mera comunicazione di lavori, ex art. 6 del D.P.R. 380/2001. Ciò perché il D.Lgs n. 222/2016, che ha modificato il D.P.R. 380/2001, “elenca una serie di interventi edilizi, definiti “edilizia libera”, la cui esecuzione non necessita di alcun tipo di autorizzazione, e fra questi rientra anche la categoria degli interventi edilizi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (ex art. 6 comma 1, lett. b, D.P.R. 380/2001) come nel caso de quo”.
Inoltre, la parte ricorrente ha evidenziato che il provvedimento sarebbe stato adottato oltre il termine prescritto dalla legge, perché “anche a voler considerare, come dies a quo, la data di notifica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comunque il provvedimento di demolizione impugnato sarebbe tardivo, in quanto emesso ben oltre i 180 giorni".
La sentenza
I giudici del TAR hanno, però, rilevato che i lavori in questione nulla avevano a che vedere con l'edilizia libera e che per questo motivo erano da considerarsi privi di titolo con tutte le conseguenze previste dalla normativa. L'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi rappresenta, infatti, una delle imprescindibili modalità di cura dell'interesse pubblico affidato all'Amministrazione che conserva il potere di verificare se le opere possono essere realizzate sulla base di un titolo edilizio o un altro, ed esercita i suoi poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento, anche dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 23, comma 6, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, tenuto conto che deve escludersi il consolidamento degli effetti di un titolo edilizio laddove manchino i presupposti di ammissibilità.
Le mie conclusioni
Le conclusioni, personalmente, sono chiarissime e si basano sul concetto stesso di semplificazione edilizia voluto e sul ruolo sociale che intendiamo dare alle professioni tecniche. La semplificazione ha voluto creare delle figure su cui concentrare la responsabilità delle opere minori e, sulla base di questo principio, sulle comunicazioni asseverate dai tecnici, l'unico compito che resterebbe all'amministrazione dovrebbe riguardare il controllo della conformità delle opere rispetto la comunicazione inviata. In caso di difformità dal progetto o peggio di utilizzo della CILA al posto di un titolo edilizio più consistente, le amministrazioni operare in modo perentorio attraverso:
- i poteri previsti dal titolo IV del DPR n. 380/2001;
- la diffida all'ordine o collegio di competenza del professionista che ha utilizzato impropriamente la CILA per lavori che avrebbero necessitato di un altro titolo edilizio.
Gli ordini, o meglio i loro consigli di disciplina, dovrebbero poi agire di conseguenza stabilendo un regolamento che in ultima analisi preveda la cancellazione del professionista che reitera volutamente o involontariamente (non importa) nell'errore.
Così facendo si otterrebbe un duplice risultato: da una parte si eviterebbe di ingolfare degli uffici che, purtroppo, sono spesso carenti di direttive precise, personale sufficientemente formato e strumenti all'avanguardia; dall'altro si "eliminerebbero" dal mercato gli pseudo-professionisti (che spesso ho definito "professionisti coupon"), migliorando la qualità e lasciando solo i Professionisti che operano con competenza e coscienza.
#unpensieropositivo
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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