Semplificazioni: Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri

30/01/2012

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 26 gennaio scorso ha approvato il decreto-legge cosiddetto delle "semplificazioni".
Il testo definitivo che verrà firmato dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non è ancora disponibile ma su un testo provvisorio a nostra disposizione abbiamo potuto rilevare, tra l'altro, quanto qui di seguito riportato.

Contratti Pubblici (artt. 17-19)
Ulteriori modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 contenute nella sezione III, del Capo III del Titolo I dall'articolo 17 all'articolo 19.
Nel dettaglio con gli articoli in argomento, nel Codice dei contratti viene introdotto l'articolo 6-bis rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del codice dei contratti
Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".

Edilizia scolastica (art. 60)
Nella sezione III del Capo I del Titolo II rubricata come "Disposizioni per l’istruzione" all'articolo 60 vengono dettate norme per la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e, nello stesso, viene previsto che al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dovrà approvare un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni ed il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

Edilizia abitativa (art. 36)
Vengono dettate modifiche all'articolo 11, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per semplificare i procedimenti relativi alle procedure del Piano di edilizia abitativa, viene precisato che l'intesa per gli accordi di programma deve essere resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma stessi e che eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma devono essere approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, devono essere approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Impianti termici (art. 10)
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti verrà approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituirà i modelli di cui all'allegato I e II del d.m. 37/2008 e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del d.lgs n. 152/2006.
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata devono essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Autorizzazione unica ambientale (art. 20)
Il Governo sarà autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi le piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi con la precisazione che l'autorizzazione unica ambientale sarà rilasciata da un unico soggetto e che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.
Il procedimento dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

A cura di Ilenia Cicirello


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