Semplificazioni & Responsabilità solidale appalti: Circolare Ministero Lavoro
21/02/2012
Sul Decreto-legge cosiddetto delle "Semplificazioni" (D.L. 9
febbraio 2012, n. 5) il Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali ha, recentemente, predisposto la circolare 16
febbraio 2012, n. 2 con cui la Direzione generale per
l'attività ispettiva fornisce i primi chiarimenti operativi in
ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni dettate dal
Decreto Legge stesso contenente misure di semplificazione per i
cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire la
crescita.
Nella circolare, in particolare, vengono trattate le importanti novità introdotte dalla nuova norma in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
In particolare per quanto concerne la responsabilità solidale negli appalti, nella circolare viene precisato che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 35, comma 28 del Decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, il legislatore ha, ora, chiarito l'ambito della solidarietà solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore ed, in particolare ha precisato che dalla nuova formulazione si evince che la solidarietà sotto il profilo contributivo, conprende, anche le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), eliminando, quindi, ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l'intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore che, durante il periodo di svolgimento dell'appalto, abbia maturato il diritto al trattamento.
© Riproduzione riservata
Nella circolare, in particolare, vengono trattate le importanti novità introdotte dalla nuova norma in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
In particolare per quanto concerne la responsabilità solidale negli appalti, nella circolare viene precisato che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 35, comma 28 del Decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, il legislatore ha, ora, chiarito l'ambito della solidarietà solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore ed, in particolare ha precisato che dalla nuova formulazione si evince che la solidarietà sotto il profilo contributivo, conprende, anche le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), eliminando, quindi, ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l'intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore che, durante il periodo di svolgimento dell'appalto, abbia maturato il diritto al trattamento.
A cura di Gabriele
Bivona
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