Semplificazioni nel superamento delle emergenze: Audizione dell'ANCE
06/11/2015
Si è svolta il 5 novembre l'audizione informale dell'ANCE presso la
Commissione bicamerale per la semplificazione nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulle semplificazione nel superamento
delle emergenze.
Il Presidente dell'ANCE, Ing. Claudio De Albertis, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato, in premessa, che la riflessione sul tema delle emergenze non dovrebbe essere limitata all'individuazione delle misure da adottare "a valle", per sopperire ai danni prodotti dall'evento calamitoso, in quanto andrebbe estesa anche alle strategie da adottare "a monte", al fine di prevenire l'insorgere stesso dell'emergenza, nei limiti del possibile.
Ha, poi, precisato che il dissesto idrogeologico, quindi, va affrontato in primo luogo con l'avvio di una ordinaria politica di monitoraggio e manutenzione del territorio.
E' opportuno ad avviso dell'Ance sottolineare la necessità di definire un quadro finanziario certo per l'avvio del programma pluriennale 2015-2020 da 7 miliardi di euro, indispensabile per consentire la tempestiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
Troppo spesso, infatti, i ritardi accumulati nella fase di programmazione hanno giustificato poi l'attivazione di procedure di gara derogatorie per realizzare gli interventi ovvero per intervenire successivamente in fase emergenziale.
Con riferimento alla gestione della fase successiva alle calamità naturali per l'edilizia privata, il Presidente De Albertis ha, altresì, evidenziato come la gestione della fase successiva sia caratterizzata dall'assenza di una normativa generale in tema di procedure edilizie per la ricostruzione di edifici privati crollati o che hanno riportato danni di varia entità.
Ogni calamità naturale ha avuto, di fatto, una normativa ed un modello di gestione a se stanti e differenti dalle altre, generalmente in deroga a disposizioni e principi ordinari dell'ordinamento giuridico e spesso caratterizzata da norme che cambiano continuamente.
Al riguardo, ha evidenziato la necessità che a livello statale sia prevista una normativa:
Sotto il profilo strettamente legato alle procedure urbanistico-edilizie, la nuova normativa per le gestione delle emergenze dovrà prevedere i seguenti titoli:
Le procedure urbanistico-edilizie relative alla ricostruzione di edifici crollati o danneggiati in seguito a calamità naturali dovranno essere gestite unitariamente dallo Sportello Unico dell'edilizia quale ufficio di raccordo fra soggetti privati e soggetti pubblici erogatori dei contributi per l'esecuzione dei lavori di riparazione.
Ha, inoltre, rilevato che la normativa che regola in via ordinaria la gestione dei vincoli culturali e paesaggistici, contenuta nel D.lgs. 42/2004, cd. "Codice dei beni culturali", è difficilmente conciliabile con le esigenze di celerità e semplificazione che dovrebbero caratterizzare le procedure di ricostruzione degli immobili crollati o danneggiati in seguito ad eventi calamitosi.
La nuova normativa organica per la gestione delle emergenze dovrà, pertanto, necessariamente prevedere l'acquisizione di un atto di assenso da parte dell'autorità competente sui vincoli, introducendo però una procedura speciale:
Con riferimento alla gestione della fase successiva alle calamità naturali per le opere pubbliche, il Presidente ha evidenziato che le uniche emergenze che possano giustificare l'adozione di misure straordinarie e derogatorie rispetto a quelle ordinarie siano quelle dovute a fatti imprevedibili, sostanzialmente riconducibili nel novero delle calamità naturali.
Infatti, troppo spesso si è assistito al ricorso ai meccanismi derogatori o ai commissari straordinari per far fronte a situazioni divenute "emergenziali" solo "a posteriori", principalmente a causa dell'inerzia politico-amministrativa rispetto ad eventi programmati da tempo.
A questo fine, ha evidenziato la necessità di coordinare i contenuti del disegno di legge delega per l'attuazione delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, approvato dal Senato ed ora in discussione alla Camera.
In particolare, il predetto DDL di delega, nel prevedere la semplificazione e il riordino del quadro normativo vigente in materia di appalti pubblici, sancisce il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie e prevede, quale unica eccezione al divieto di ricorso alle deroghe, la sussistenza di "singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali".
Tuttavia nel passaggio del testo dal Senato alla Camera, è venuta meno la specificazione che le situazioni emergenziali debbano essere determinate "da calamità naturali".
La mancanza di questa precisazione rischia, invero, di rendere troppo vago il concetto di emergenza, potendo rientrarvi anche situazioni di urgenza causate da ritardi colpevoli dell'amministrazione.
Per tali ragioni, andrebbero introdotte misure che, in via ordinaria, consentano di semplificare e velocizzare le procedure di gara, che permettano alle stazioni appaltanti di agire con velocità ed efficienza nell'affidamento dei lavori, senza alcuna deroga in materia di controlli e nel pieno rispetto, pero, dei principi di trasparenza, concorrenza e legalità.
In questo contesto, le specifiche misure di semplificazione potrebbero essere:
Alla presente notizia viene allegato il documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti della Commissione.
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Il Presidente dell'ANCE, Ing. Claudio De Albertis, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato, in premessa, che la riflessione sul tema delle emergenze non dovrebbe essere limitata all'individuazione delle misure da adottare "a valle", per sopperire ai danni prodotti dall'evento calamitoso, in quanto andrebbe estesa anche alle strategie da adottare "a monte", al fine di prevenire l'insorgere stesso dell'emergenza, nei limiti del possibile.
Ha, poi, precisato che il dissesto idrogeologico, quindi, va affrontato in primo luogo con l'avvio di una ordinaria politica di monitoraggio e manutenzione del territorio.
E' opportuno ad avviso dell'Ance sottolineare la necessità di definire un quadro finanziario certo per l'avvio del programma pluriennale 2015-2020 da 7 miliardi di euro, indispensabile per consentire la tempestiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
Troppo spesso, infatti, i ritardi accumulati nella fase di programmazione hanno giustificato poi l'attivazione di procedure di gara derogatorie per realizzare gli interventi ovvero per intervenire successivamente in fase emergenziale.
Con riferimento alla gestione della fase successiva alle calamità naturali per l'edilizia privata, il Presidente De Albertis ha, altresì, evidenziato come la gestione della fase successiva sia caratterizzata dall'assenza di una normativa generale in tema di procedure edilizie per la ricostruzione di edifici privati crollati o che hanno riportato danni di varia entità.
Ogni calamità naturale ha avuto, di fatto, una normativa ed un modello di gestione a se stanti e differenti dalle altre, generalmente in deroga a disposizioni e principi ordinari dell'ordinamento giuridico e spesso caratterizzata da norme che cambiano continuamente.
Al riguardo, ha evidenziato la necessità che a livello statale sia prevista una normativa:
- omogenea e quindi applicabile a tutte le fattispecie conseguenti ad eventi calamitosi, ipotizzando due procedure diverse a seconda dell'entità dell'evento calamitoso: una per grandi calamità e una per piccole calamità;
- organica e quindi in grado di coordinare tutti gli aspetti legati alla ricostruzione;
- stabile e quindi non mutevole nel tempo, come avvenuto invece con le normative emanate per i terremoti dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna che alla fine risultano copiose e stratificate nel tempo.
Sotto il profilo strettamente legato alle procedure urbanistico-edilizie, la nuova normativa per le gestione delle emergenze dovrà prevedere i seguenti titoli:
- comunicazione di inizio attività asseverata (CILA) per lavori di riparazione su immobili colpiti da danni di lieve entità;
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per lavori di riparazione su immobili colpiti da danni di notevole entità;
- permesso di costruire nell'ambito di piani di livello attuativo finalizzati alla ricostruzione di ampie porzioni di ambiti urbani, da approvarsi in tempi più rapidi possibili e da legare ad un processo di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza.
Le procedure urbanistico-edilizie relative alla ricostruzione di edifici crollati o danneggiati in seguito a calamità naturali dovranno essere gestite unitariamente dallo Sportello Unico dell'edilizia quale ufficio di raccordo fra soggetti privati e soggetti pubblici erogatori dei contributi per l'esecuzione dei lavori di riparazione.
Ha, inoltre, rilevato che la normativa che regola in via ordinaria la gestione dei vincoli culturali e paesaggistici, contenuta nel D.lgs. 42/2004, cd. "Codice dei beni culturali", è difficilmente conciliabile con le esigenze di celerità e semplificazione che dovrebbero caratterizzare le procedure di ricostruzione degli immobili crollati o danneggiati in seguito ad eventi calamitosi.
La nuova normativa organica per la gestione delle emergenze dovrà, pertanto, necessariamente prevedere l'acquisizione di un atto di assenso da parte dell'autorità competente sui vincoli, introducendo però una procedura speciale:
- di competenza di un unico soggetto pubblico preferibilmente di livello locale;
- più snella e celere mediante la riduzione dei termini e della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione e che dovrà essere uguale per tutte le tipologie di interventi di ricostruzione; il parere della soprintendenza se e laddove previsto, si intenderà positivo ove non venga rilasciato nel termine perentorio;
- differenziata a seconda dell'entità dell'evento calamitoso in termini di danni apportati all'immobile: una per grandi calamità e una per piccole calamità;
- eventuale possibilità di definire linee guida il cui rispetto eviterà il rilascio del nulla-osta.
Con riferimento alla gestione della fase successiva alle calamità naturali per le opere pubbliche, il Presidente ha evidenziato che le uniche emergenze che possano giustificare l'adozione di misure straordinarie e derogatorie rispetto a quelle ordinarie siano quelle dovute a fatti imprevedibili, sostanzialmente riconducibili nel novero delle calamità naturali.
Infatti, troppo spesso si è assistito al ricorso ai meccanismi derogatori o ai commissari straordinari per far fronte a situazioni divenute "emergenziali" solo "a posteriori", principalmente a causa dell'inerzia politico-amministrativa rispetto ad eventi programmati da tempo.
A questo fine, ha evidenziato la necessità di coordinare i contenuti del disegno di legge delega per l'attuazione delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, approvato dal Senato ed ora in discussione alla Camera.
In particolare, il predetto DDL di delega, nel prevedere la semplificazione e il riordino del quadro normativo vigente in materia di appalti pubblici, sancisce il divieto espresso di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie e prevede, quale unica eccezione al divieto di ricorso alle deroghe, la sussistenza di "singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali".
Tuttavia nel passaggio del testo dal Senato alla Camera, è venuta meno la specificazione che le situazioni emergenziali debbano essere determinate "da calamità naturali".
La mancanza di questa precisazione rischia, invero, di rendere troppo vago il concetto di emergenza, potendo rientrarvi anche situazioni di urgenza causate da ritardi colpevoli dell'amministrazione.
Per tali ragioni, andrebbero introdotte misure che, in via ordinaria, consentano di semplificare e velocizzare le procedure di gara, che permettano alle stazioni appaltanti di agire con velocità ed efficienza nell'affidamento dei lavori, senza alcuna deroga in materia di controlli e nel pieno rispetto, pero, dei principi di trasparenza, concorrenza e legalità.
In questo contesto, le specifiche misure di semplificazione potrebbero essere:
- l'utilizzo in via preferenziale del criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale, purchè accompagnato da meccanismi "antiturbativa";
- evitare l'uso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per lavori di importo contenuto (pari ad esempio a 2.5 milioni di euro) o comunque, oltre tali importi, solo se presente un livello di adeguata complessità tecnica;
- ritornare ad un sistema di aggiudicazione "bifasico" (oggi, infatti, si passa attraverso tre momenti: l'aggiudicazione provvisoria, definitiva e definitiva efficace);
- rendere la documentazione di gara pienamente accessibile in via telematica.
Alla presente notizia viene allegato il documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti della Commissione.
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