Servizi di Ingegneria e Architettura: "valutazione positiva" per bandi e contratti tipo
29/06/2016
Tra le principali osservazioni arrivate durante la fase di consultazione delle linee guida relative ai servizi di ingegneria e architettura (SIA), e che non hanno trovato accoglimento, vi è senz'altro la proposta di approfondire il tema dei bandi-tipo e dei contratti-tipo.
Come specificato nella Relazione AIR di accompagnamento alle Linee guida sui SIA, tra le principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento vi sono:
- la predisposizione dei modelli per la partecipazione alle gare, dichiarazioni e presentazione dell'offerta, in modo da uniformarli per tutto il territorio italiano;
- la richiesta di meglio precisare l’ambito della disciplina dei servizi di architettura e di ingegneria, in particolare per le competenze relative al settore dell’ingegneria dell’informazione;
- la reiterazione della previsione contenuta nell’art. 253 comma 16 del D.Lgs. n. 163/2006, che consentiva anche ai i tecnici interni, non abilitati con anzianità di servizio di almeno 5 anni, di progettare;
- la modifica delle norme sull'avvalimento in modo che l'istituto possa trovare applicazione anche nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
L'aspetto più interessante, che potrebbe davvero dare un impulso alla lotta contro la corruzione nascosta soprattutto nelle piccole amministrazioni, riguarda la predisposizione dei bandi-tipo e dei contratti-tipo. Mentre l'ANAC ha ammesso che dopo l'adozione delle linee guida si potrà cominciare a lavorare sulla predisposizione dei modelli per la partecipazione alle gare, dichiarazioni e presentazione dell'offerta, in modo da uniformarli per tutto il territorio italiano, è stata solo "valutata positivamente" la proposta di prevedere bandi-tipo e contratti-tipo.
In riferimento al secondo punto, l'ANAC ha ammesso che la specificazione in questione non sia necessaria, in quanto le linee guida si applicano ad ogni ipotesi di affidamento dei servizi di pianificazione, progettazione, direzione lavori, collaudo ecc., a prescindere dall’oggetto dei medesimi (quindi anche se si tratti di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni).
Sulla norma, contenuta nell’art. 253 comma 16 del D.Lgs. n. 163/2006, che consentiva anche ai i tecnici interni, non abilitati con anzianità di servizio di almeno 5 anni, di progettare, l'ANAC ha chiarito che il nuovo quadro normativo non consente di ritenere equipollente al requisito dell’abilitazione l’esperienza maturata, né in via interpretativa può ricavarsi una diversa indicazione dalle norme dedicate dal Codice ai servizi di ingegneria.
Per quanto riguarda le norme sull'avvalimento, l'ANAC ha declinato ogni responsabilità, rinviando eventualmente la questione in sede di correttivo al Codice.
Entrando poi nel dettaglio tra le osservazioni che non hanno trovato accoglimento troviamo anche:
- la richiesta di una procedura finalizzata all’individuazione del geologo come progettista autore di una prestazione specialistica che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti della specifica opera;
- la mancata reiterazione, nel nuovo Codice, della previsione per cui le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata;
- la richiesta di indicare che, durante il regime transitorio, applicabile nelle more dell’approvazione del Decreto ministeriale cui l’art. 23, comma 3 del Codice, la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica debba intendersi sostituito dal progetto preliminare;
- la richiesta di limitare l’appalto integrato, all’interno dei settori speciali dove è ancora consentito, secondo la modalità classica, ponendo a base di gara il definitivo;
- in riferimento alla non obbligatorietà del DM n. 143/2013 (confermato, dunque, anche nella relazione AIR), l'ANAC ha affermato che nonostante la norma del codice si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia minima di qualità delle prestazioni rese. Nessuna possibilità, invece, per l'introduzione di sanzioni in caso di mancata applicazione del DM sulle tariffe. Stessa valutazione deve essere fatta per quanto concerne la suggerita rideterminazione del corrispettivo del progettista nel caso in cui “dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare l’importo dei lavori su cui è stato calcolato il corrispettivo”. Le linee guida dell’ANAC non costituiscono una fonte idonea a introdurre un meccanismo di revisione del contratto, al di fuori dei casi normativamente previsti (art. 106 del Codice), né d’altra parte appare opportuno disciplinare in modo generalizzato possibili anomalie che sicuramente richiedono misure adeguate al caso di specie. Per altro verso, potrebbe profilarsi anche il rischio di strumentalizzazioni della suggerita procedura di revisione del contratto con conseguenti effetti distorsivi del sistema;
- sulla richiesta di utilizzo offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, l'ANAC ha affermato che non sussiste alcun dato normativo testuale dal quale si possa evincere la possibilità di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo anche per importi inferiori a 40.000 euro nei casi di affidamento della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva. Si tratta di un campo in cui può essere suggerito dall’ANAC l’utilizzo dell’OEPV, in un’ottica di tutela della qualità della prestazione vista la delicatezza e la rilevanza degli interessi, anche costituzionalmente garantiti (la salute ex art. 32 Cost.), in gioco. La richiesta di prevedere, nelle linee guida, l’utilizzo del criterio del solo prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, sotto 40.000 euro, non può essere accolto, perché si tratta di una possibilità rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti (art. 95, comma 3 del Codice);
- la richiesta di non prevedere un fatturato minimo anno come possibile requisito di accesso alla gara. Per questa proposta l'ANAC, pur consapevole delle difficoltà che possono avere gli operatori di piccole dimensioni, ha affermato che le linee guida suggeriscono come alternativa la possibilità di prevedere l’alternativo requisito di capacità economico-finanziari di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: