Servizi di architettura e di ingegneria: Alcune criticità nell’articolo 266 del nuovo Regolamento

04/03/2011

Dall'8 giugno 2011, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura, così come disposto dall'articolo 266 del D.P.R. n. 207/2010, l'unico criterio utilizzabile per la valutazione delle offerte è quello del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che, che prenderà in considerazione i seguenti criteri:
  • l'adeguatezza dell'offerta;
  • le caratteristiche metodologiche dell'offerta stessa desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
  • il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
  • la riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo,
con la precisazione che:
  • il ribasso unico, relativo alle prestazioni professionali ed alle spese offerto dai concorrenti deve essere applicato all'importo stimato del corrispettivo complessivo e non può essere superiore ad una percentuale che deve essere fissata nel bando di gara in relazione alla tipologia;
  • la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore ad una percentuale che deve essere fissata nel bando di gara ed in ogni caso non superiore al 20%.

Ovviamente con tale sistema i due criteri relativo al ribasso percentuale dell'importo a base di gara e la riduzione percentuale del tempo potrebbero diventare, nel caso in cui tutte le offerte attestassero il loro ribasso a quello massimo fissato dal bando di gara, ininfluenti con buona pace della concorrenza e con la possibilità di censure da parte della Corte europea.

Ma una domanda che mi pongo è come mai per quanto concerne il ribasso percentuale del tempo il legislatore ha fissato una soglia massima del 20% mentre non ha utilizzato analoga limitazione per la ribasso percentuale dell'offerta economica? Forse perché è sottinteso che il limite che l'Ente appaltante deve fissare nel bando di gara può essere anche maggiore al 20%? E se così fosse quale può essere il limite? La verità è che non c'è alcun limite e gli Enti appaltanti potrebbero scegliere di volta in volta, “in funzione alla tipologia di intervento” percentuali massime anche di gran lunga maggiori al 20%. Nelle premesse al d.p.r. n. 207/2010 è scritto in bell'evidenza che "la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi" ma tale dichiarazione di intenti mal si coniuga con la non definizione di una percentuale massima di ribasso che lascia libere le amministrazione di stabilire di volta in volta tale ribasso massimo consentito.

Forse sarebbe necessario che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prima dell'8 giugno prossimo proceda ad aggiornare la propria determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” aggiungendo per ogni tipologia di opera riportata nelle tabelle allegate alla determinazione stessa il ribasso massimo che le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara.

Per altro anche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come disposto dall'articolo 86, comma 2 del codice, vanno considerate potenzialmente anomale le offerte che ottengono contemporaneamente: 1) un punteggio per l'elemento prezzo uguale o superiore ai quattro quinti del valore ponderale (valore massimo) fissato dalla stazione appaltante; 2) un punteggio relativo agli altri elementi di valutazione pari o maggiore ai quattro quinti della somma dei corrispondenti valori ponderali stabiliti dalla stazione appaltante.
E' chiaro a questo punto come tutte le offerte che dal punto di vista economico si attesteranno al ribasso massimo fissato dall'Ente appaltante saranno potenzialmente anomale.

A cura di Paolo Oreto


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