Servizi di architettura e di ingegneria, No alle prestazioni gratuite
15/12/2016
Il principio della qualità delle prestazioni che le amministrazioni pubbliche intendono acquistare sul mercato e che, in termini economici, si traduce nella “serietà” dell’offerta sotto il profilo quantitativo, è alla base della regolamentazione specifica dell’anomalia dell’offerta (ora disciplinata dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016), poiché, anche nella prospettiva del perseguimento da parte dell’amministrazione del “risparmio di spesa”, le offerte che appaiono “anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico” (considerando 103 della Direttiva 2014/24 UE), così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti, foriere di ritardi, inadempimenti, contenziosi giurisdizionali.
Lo ha affermato la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016, che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di Ordini professionali della Provincia di Catanzaro (Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi, Geometri, Periti) coadiuvato dai Consigli Nazionali di Architetti e Ingegneri. In particolare, è stato presentato ricorso contro la determina del Comune di Catanzaro con cui era stato approvato il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la "procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della L.R. Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico" che prevedevano un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro (leggi articoli).
Prima di entrare nel merito del ricorso, va preliminarmente osservato come i giudici del TAR, in merito alla legittimazione a ricorrere degli ordini professionali, ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell’ordine professionale che faccia valere l’interesse omogeneo della categoria, anche se in concreto il provvedimento ritenuto lesivo sia ritenuto “vantaggioso” da singoli professionisti. In tal senso la sentenza ricalca il parere espresso recentemente dal Ministero di Giustizia (leggi articolo) in merito al potere di rappresentanza dei Consigli Nazionali.
Per quanto riguarda il bando, nonostante la norma primaria (art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016) non obblighi le amministrazioni ad utilizzare i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e considerato che l'appalto in questione rientra nella categoria dei “contratti speciali di diritto privato” connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte nel cd. Codice di Contratti Pubblici (D Lgs. 50/2016), i giudici di primo grado hanno richiamato:
- la Determinazione ANAC 14 settembre 2016, n. 973 recante "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (Gazzetta Ufficiale 29/09/2016, n. 228)
- la Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005 recante "Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa" (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2016, n. 238)
Nel dettaglio, secondo i giudici del TAR, le Linee Guida n. 1 sono "dirette a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi ex art. 213 co. 2 del D.Lgs. 50/2016", in tal senso è stata richiamata "l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione”.
In riferimento alle Linee Guida n. 2, i giudici hanno specificato che la determinazione del prezzo a base d'asta deve essere effettuata in modo da evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante. La necessaria predeterminazione del prezzo del servizio oggetto di appalto, anche quando tale componente quantitativa sia valutata unitamente a quella qualitativa, nell’ottica del legislatore sia nazionale che europeo, è funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell’operatore economico, rispetto al quale va contemperato e per certi versi anche “misurato” il principio generale di economicità, cui solo apparentemente sembra essere coerente il risparmio di spesa indotto dalla natura gratuita del contratto di appalto “atipico”.
In definitiva, "il principio della qualità delle prestazioni che l’amministrazione aggiudicatrice intende acquistare sul mercato e che, in termini economici, si traduce nella “serietà” dell’offerta sotto il profilo quantitativo, è infatti alla base della regolamentazione specifica dell’anomalia dell’offerta (ora disciplinata dall’art. 97 del Codice degli Appalti), poiché, anche nella prospettiva del perseguimento da parte dell’amministrazione del “risparmio di spesa”, le offerte che appaiono “anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico” (considerando 103 della Direttiva 2014/24 UE), così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti, foriere di ritardi, inadempimenti, contenziosi giurisdizionali".
Soddisfazione è arrivato dal mondo professionale. Il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC Rino La Mendola ha accolto la sentenza del TAR affermando "Pur attendendo un correttivo, ormai necessario, della norma primaria, riteniamo estremamente positivo che la giurisprudenza abbia dato ragione all'ANAC confermando la necessità di un corrispettivo per gli incarichi e servizi di progettazione determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione".
Soddisfatto anche Michele La Penna, coordinatore del Gruppo di Lavoro SIA del Consiglio Nazionale degli Ingegneri "È molto importante che la sentenza richiami le due linee guida della ANAC. Pur ribadendo la necessità di un correttivo che modifichi il comma 8 dell'art. 24 del Codice, riteniamo che la sentenza del TAR rafforzi uno dei principi fondamentali che sta alla base della nuova legislazione in merito alle soft law e conferma il lavoro svolto fin'ora dalla Rete delle Professioni Tecniche che culminerà con il prossimo correttivo al Codice".
Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
“Finalmente è la giustizia a fermare una iniziativa scandalosa, negativa e anche preoccupante, poiché avrebbe potuto creare precedenti, ed assolutamente agli antipodi dei principi della trasparenza e della concorrenza, ma soprattutto di quello della centralità del progetto. E’ la giustizia ad affermare in modo chiaro che gli architetti non sono professionisti figli di un Dio minore che devono offrire le loro prestazioni senza ricevere alcun compenso, né gli abitanti di Catanzaro cittadini di serie B che non meritano di vivere in luoghi belli".
Queste le parole del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Giuseppe Cappochin che ha continuato "Il Bando non solo violava il sacrosanto diritto a vedere adeguatamente remunerata ogni prestazione professionale, così come sancito da Costituzione e Codice Civile, ma, più in generale ha posto la questione del mancato riconoscimento della qualità progettuale - e dell’architettura in generale - fondamentale per la comunità dei cittadini soprattutto in un settore così delicato come quello della pianificazione urbanistica. Qualità che certamente ha un costo che è certamente inferiore rispetto al plusvalore che genera in termini di benessere e di qualità dell’habitat ai quali potrà contribuire l’utilizzo di concorsi di progettazione basati su una preliminare attenta lettura del paesaggio urbano e paesaggistico preesistente".
"Quanto ciò sia importante - ha concluso Cappochin - lo dimostrano anche le recenti affermazioni di Papa Bergoglio il quale auspica che le periferie e le città in genere contengano “scintille di bellezza”, riconoscendo, in questo senso, un ruolo fondamentale agli architetti che con le loro realizzazioni - attraverso iniziative di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione - possono incidere sulla qualità della vita dei cittadini e positivamente sulle dinamiche sociali”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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