Servizi di architettura e ingegneria: L'Autorità boccia il Decreto parametri
08/02/2013
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, il 6 febbraio scorso ha inviato al
Ministero della Giustizia la nota prot. 0014435 relativa al
cosiddetto "decreto paranetri-bis".
Ricordiamo che il decreto interministeriale (previsto all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), predisposto dal Ministero della Giustizia con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ricevuto i primi appunti dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici relativamente al fatto che il decreto stesso potrebbe prevedere compensi professionali più alti rispetto a quelli del D.M. 4/4/2001, in violazione alla legge stessa che prescriveva che "I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Arriva adesso la nota dell'Autorità di vigilanza che, riprendendo quanto già detto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, osserva che gli esempi riportati nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto non appaiono sufficienti ad escludere il superamento delle attuali tariffe per alcuni dei possibili servizi ricadenti nell'applicazione del Decreto.
L'Autorità concorda, quindi, con quanto detto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed aggiunge che nella predisposizione dei bandi di gara il Responsabile del procedimento dovrebbe verificare che l'applicazione dei parametri non conduca ad un superamento delle abrogate tariffe precisando, anche, anche che, ove la verifica dovesse aveere sito positivo, il prezzo a base d'asta del servisio di architettura e din ingegneria dovrebbe essere ridotto almeno al valore ricavabile dalle abrogate tariffe.
L'Autorità critica, poi, il fatto che non siano stati resi noti i criteri e le modalità con cui sono stati determinati i parametri per il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara e che, per altro, tali nuovi parametri "non sembrerebbero riconducibili ai risultati di un'analisi di mercato ma piuttosto ad un approccio pragmatico che ha assunto quali riferimenti le precedenti tariffe e quelle del recente D.M. n. 140/2012".
Nella nota che viene conclusa con la richiesta di modifica del decreto, viene anche precisato che il ricorso ai nuovi parametri deve, comunque, essere effettuato nel rispetto dell'articolo 92 del Codice dei contratti che indica che le stazioni appaltanti non hanno "l'obbligo" ma soltanto "la possibilità", di riferirsi alle tariffe professionali (oggi parametri) per la determinazione dell'importo a base di gara.
Le stazioni appaltanti potrebbero, dunque, determinare l'importo da porre a base d'asta tenendo conto di precedenti esperienze di affidamento e dell'andamento del mercato, ove i parametri del decreto conducano a corrispettivi (da ritenersi sempre come massimi) superiori.
Registriamo sull'argomento il pensiero del Presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian Vito Graziano che dichiara a www.lavoripubblici.it "Sono meravigliato dell'atteggiamento pregiudiziale dell'Autorità rispetto al mondo delle professioni e delle sue forme minime di regolamentazione. I parametri che il Ministero della Giustizia intende approvare sono una forma minima e indispensabile di regolamentare un mercato, quello dei servizi professionali, che è completamente allo sbando proprio per la mancanza di regole. I parametri, per chi non lo avesse ancora capito, servono alle stazioni appaltanti molto più che ai professionisti".
In pratica per l'Autorità il "decreto parametri-bis" dovrebbe essere soltanto un semplice riferimento di tetto massimo ed ogni amministrazione potrebbe decidere, con semplici giustificazioni, di determinare autonomamente, per i servizi di architettura e di ingegneria, l'importo da porre a base d'asta.
Ma la domanda che è lecito porsi è: Perché questo non si verifica anche per i lavori? Perché per determinare l’importo a base d’asta esistono prezzari che le amministrazioni sono obbligate ad utilizzare per la determinazione a base d’asta del lavoro stesso?
La risposta è molto semplice ed è, probabilmente, legata al differente potere contrattuale dei professionisti rispetto alle imprese.
Cosa succederà adesso? Certamente restiamo in attesa del parere del Consiglio di Stato e sappiamo di certo che, in atto e sino a quando non entrerà in vigore il nuovo decreto, così come disposto dall'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, nelle more dell'emanazione del previsto decreto interministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
© Riproduzione riservata
Ricordiamo che il decreto interministeriale (previsto all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), predisposto dal Ministero della Giustizia con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ricevuto i primi appunti dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici relativamente al fatto che il decreto stesso potrebbe prevedere compensi professionali più alti rispetto a quelli del D.M. 4/4/2001, in violazione alla legge stessa che prescriveva che "I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Arriva adesso la nota dell'Autorità di vigilanza che, riprendendo quanto già detto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, osserva che gli esempi riportati nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto non appaiono sufficienti ad escludere il superamento delle attuali tariffe per alcuni dei possibili servizi ricadenti nell'applicazione del Decreto.
L'Autorità concorda, quindi, con quanto detto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed aggiunge che nella predisposizione dei bandi di gara il Responsabile del procedimento dovrebbe verificare che l'applicazione dei parametri non conduca ad un superamento delle abrogate tariffe precisando, anche, anche che, ove la verifica dovesse aveere sito positivo, il prezzo a base d'asta del servisio di architettura e din ingegneria dovrebbe essere ridotto almeno al valore ricavabile dalle abrogate tariffe.
L'Autorità critica, poi, il fatto che non siano stati resi noti i criteri e le modalità con cui sono stati determinati i parametri per il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara e che, per altro, tali nuovi parametri "non sembrerebbero riconducibili ai risultati di un'analisi di mercato ma piuttosto ad un approccio pragmatico che ha assunto quali riferimenti le precedenti tariffe e quelle del recente D.M. n. 140/2012".
Nella nota che viene conclusa con la richiesta di modifica del decreto, viene anche precisato che il ricorso ai nuovi parametri deve, comunque, essere effettuato nel rispetto dell'articolo 92 del Codice dei contratti che indica che le stazioni appaltanti non hanno "l'obbligo" ma soltanto "la possibilità", di riferirsi alle tariffe professionali (oggi parametri) per la determinazione dell'importo a base di gara.
Le stazioni appaltanti potrebbero, dunque, determinare l'importo da porre a base d'asta tenendo conto di precedenti esperienze di affidamento e dell'andamento del mercato, ove i parametri del decreto conducano a corrispettivi (da ritenersi sempre come massimi) superiori.
Registriamo sull'argomento il pensiero del Presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian Vito Graziano che dichiara a www.lavoripubblici.it "Sono meravigliato dell'atteggiamento pregiudiziale dell'Autorità rispetto al mondo delle professioni e delle sue forme minime di regolamentazione. I parametri che il Ministero della Giustizia intende approvare sono una forma minima e indispensabile di regolamentare un mercato, quello dei servizi professionali, che è completamente allo sbando proprio per la mancanza di regole. I parametri, per chi non lo avesse ancora capito, servono alle stazioni appaltanti molto più che ai professionisti".
In pratica per l'Autorità il "decreto parametri-bis" dovrebbe essere soltanto un semplice riferimento di tetto massimo ed ogni amministrazione potrebbe decidere, con semplici giustificazioni, di determinare autonomamente, per i servizi di architettura e di ingegneria, l'importo da porre a base d'asta.
Ma la domanda che è lecito porsi è: Perché questo non si verifica anche per i lavori? Perché per determinare l’importo a base d’asta esistono prezzari che le amministrazioni sono obbligate ad utilizzare per la determinazione a base d’asta del lavoro stesso?
La risposta è molto semplice ed è, probabilmente, legata al differente potere contrattuale dei professionisti rispetto alle imprese.
Cosa succederà adesso? Certamente restiamo in attesa del parere del Consiglio di Stato e sappiamo di certo che, in atto e sino a quando non entrerà in vigore il nuovo decreto, così come disposto dall'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, nelle more dell'emanazione del previsto decreto interministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
A cura di Paolo
Oreto
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