Servizi di architettura e ingegneria e corrispettivi a base di gara: l’ANAC sull'applicazione del Decreto Parametri
di Redazione tecnica - 11/02/2021
Come previsto all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria, le stazioni appaltanti devono utilizzare il DM 17/06/2017 (c.d. decreto Parametri).
Servizi di architettura e di ingegneria: le distorsioni del mercato
Tale obbligo non è, però, stato correttamente recepito da molte stazioni appaltanti. Il risultato è che in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferarsi di bandi anomali con corrispettivi non calcolati sulla base del decreto Parametri e, addirittura, casi di corrispettivi a 1 euro perché giustificati dal guadagno in immagine nell’aver progettato una determinata opera pubblica o per aver guadagnato in “punteggio”. Casi trattati in modo diverso dalla giustizia amministrativa.
Le indicazioni dell’ANAC
Il problema è arrivato, evidentemente sui tavoli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che con il Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021 ha fornito delle indicazioni alle stazioni appaltanti sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.
Indicazioni a dire il vero un po’ troppo “morbide” che lasciano ampi margini di discrezionalità
L’ANAC ha, infatti, rilevato il comportamento “anomalo” di molte stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
Applicazione Decreto Parametri non obbligatoria
L’ANAC, però, ha preso come riferimento l’orientamento giurisprudenziale richiamato nel suo parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.
Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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