Servizi di progettazione: Chiaro intervento del CNAPPC al tavolo tecnico presso l'AVCP
29/05/2012
Pubblichiamo, con piacere, un chiaro contributo del Consiglio
nazionale degli Architetti PPC al tavolo tecnico istituito
presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in merito, in particolare, alla
revisione delle linee guida sui servizi di architettura e di
ingegneria di cui alla determinazione n. 5/2010 resasi
necessaria in riferimento all'abrogazione delle tariffe
professionali
Nel documento, allegato alla presente notizia, il Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del CNAPPC presieduto da Rino La Mendola tratta i seguenti argomenti:
Nel dettaglio viene paventato, correttamente, un rischio di conflittualità permanente legato alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 9 con cui viene precisato che è possibile utilizzare delle nuove tabelle parametriche per la definizione delle competenze da parte di un organo giurisdizionale ed il CNAPPC chiede come tali tabelle parametriche possano costituire elemento di equità per un giudice e non esserlo, al tempo stesso, per una stazione appaltante, che deve stimare "imparzialmente" l’importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, che determina l’adozione delle procedure di affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure aperte, etc).
Per altro, precisa il CNAPPC, l'emanando decreto sulle tabelle parametriche potrebbe essere quello stesso decreto previsto all'articolo 92, comma 2 del codice dei contratti in cui viene detto testualmente "Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate ...".
E così credo che sarà visto, per altro il testo dell'articolo 5 del "decreto-legge infrastrutture" che dovrebbe essere approvato, nei prossimi giorno, dal Governo; nel citato articolo 5, come per altro precisato in una nostra precedente notizia, viene definita sia la possibilità di utilizzare le nuove tabelle parametriche per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta nei servizi di architettura e di ingegneria sia la possibilità di utilizzare, sino all'emanazione delle nuove tabelle, il previgente D.M. 4/4/2001.
Nel documento, predisposto dal CNAPPC viene, anche, criticata la delinìberazione n. 49 dell'Autorità nella parte in cui è precisato che per i requisiti speciali possa farsi riferimento alle tabelle (limitatatamente al secondo livello) della Determinazione n. 5/2010; il CNAPPC ritiene che tale possibilità possa provocare uan chiusura del mercato in considerazione del fatto che alcuni tra i requisiti speciali, prescritti nell’art. 263 del Regolamento, fanno riferimento alle classi e alle categorie della legge 143/1949, ritenuta abrogata, nel suo complesso, dall'AVCP. In merito a tale problematica, il CNAPPC, al fine di scongiurare ulteriori ostacoli in un mercato già eccessivamente chiuso, ritiene che possa essere considerato ancora valido il riferimento alla ripartizione in classi e categorie di cui alla L.143/1949.
Le critiche del CNAPPC sulla deliberazione n. 49 continuano sul punto relativo alla verifica della congruità delle offerte e precisamente relativamente all'assunto dell'Autorità con cui ritiene possibile considerare congruo l'importo prossimo a quello dell'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione, previsto dall'art. 92 del Codice.
Per ultimo segnaliamo la richiesta di chiarezza sul problema legato alle soglie di affidamento ed, in particolare, sul problema legato al mancato coordinamento tra l'art. 125 del Codice e l'art. 267 del Regolamento, a seguito delle modifiche cui i due articoli sono stati sottoposti dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Ricordiamo che si tratta della soglia di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi di architettura e di ingegneria e del fatto che tale soglia, in riferimento a quanto orevisto dal Regolamento n. 207/2010 è pari a 20.000 euro mentre, in riferimento al Codice è di 40.000 euro.
L'Autorità si è già espressa con con il parere n. 0114636 del 16/11/2011, confermando la prevalenza della norma di rango primario (D.Lgs. n. 163/2006) su quella di rango secondario (Regolamento n. 207/2010) ma il CNAPPC ritiene, correttamente, che tale principio deve essere richiamato anche in sede di aggiornamento delle linee guida di cui alla determinazione n. 5/2010.
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Nel documento, allegato alla presente notizia, il Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del CNAPPC presieduto da Rino La Mendola tratta i seguenti argomenti:
- Criteri di determinazione dell'importo a base di gara dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Requisiti speciali
- Verifica di congruità delle offerte
- Soglie di affidamento
- Concorsi sottosoglia
- Interpretazione servizi di punta
- Organico medio annuo
- Rivalutazione importi lavori progettati
- Problemi pratici derivanti dall'applicazione dell'art.10 della legge n. 183/2011
Nel dettaglio viene paventato, correttamente, un rischio di conflittualità permanente legato alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 9 con cui viene precisato che è possibile utilizzare delle nuove tabelle parametriche per la definizione delle competenze da parte di un organo giurisdizionale ed il CNAPPC chiede come tali tabelle parametriche possano costituire elemento di equità per un giudice e non esserlo, al tempo stesso, per una stazione appaltante, che deve stimare "imparzialmente" l’importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, che determina l’adozione delle procedure di affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure aperte, etc).
Per altro, precisa il CNAPPC, l'emanando decreto sulle tabelle parametriche potrebbe essere quello stesso decreto previsto all'articolo 92, comma 2 del codice dei contratti in cui viene detto testualmente "Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate ...".
E così credo che sarà visto, per altro il testo dell'articolo 5 del "decreto-legge infrastrutture" che dovrebbe essere approvato, nei prossimi giorno, dal Governo; nel citato articolo 5, come per altro precisato in una nostra precedente notizia, viene definita sia la possibilità di utilizzare le nuove tabelle parametriche per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta nei servizi di architettura e di ingegneria sia la possibilità di utilizzare, sino all'emanazione delle nuove tabelle, il previgente D.M. 4/4/2001.
Nel documento, predisposto dal CNAPPC viene, anche, criticata la delinìberazione n. 49 dell'Autorità nella parte in cui è precisato che per i requisiti speciali possa farsi riferimento alle tabelle (limitatatamente al secondo livello) della Determinazione n. 5/2010; il CNAPPC ritiene che tale possibilità possa provocare uan chiusura del mercato in considerazione del fatto che alcuni tra i requisiti speciali, prescritti nell’art. 263 del Regolamento, fanno riferimento alle classi e alle categorie della legge 143/1949, ritenuta abrogata, nel suo complesso, dall'AVCP. In merito a tale problematica, il CNAPPC, al fine di scongiurare ulteriori ostacoli in un mercato già eccessivamente chiuso, ritiene che possa essere considerato ancora valido il riferimento alla ripartizione in classi e categorie di cui alla L.143/1949.
Le critiche del CNAPPC sulla deliberazione n. 49 continuano sul punto relativo alla verifica della congruità delle offerte e precisamente relativamente all'assunto dell'Autorità con cui ritiene possibile considerare congruo l'importo prossimo a quello dell'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione, previsto dall'art. 92 del Codice.
Per ultimo segnaliamo la richiesta di chiarezza sul problema legato alle soglie di affidamento ed, in particolare, sul problema legato al mancato coordinamento tra l'art. 125 del Codice e l'art. 267 del Regolamento, a seguito delle modifiche cui i due articoli sono stati sottoposti dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Ricordiamo che si tratta della soglia di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi di architettura e di ingegneria e del fatto che tale soglia, in riferimento a quanto orevisto dal Regolamento n. 207/2010 è pari a 20.000 euro mentre, in riferimento al Codice è di 40.000 euro.
L'Autorità si è già espressa con con il parere n. 0114636 del 16/11/2011, confermando la prevalenza della norma di rango primario (D.Lgs. n. 163/2006) su quella di rango secondario (Regolamento n. 207/2010) ma il CNAPPC ritiene, correttamente, che tale principio deve essere richiamato anche in sede di aggiornamento delle linee guida di cui alla determinazione n. 5/2010.
A cura di Paolo
Oreto
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