Servizi di progettazione: In anteprima il Regolamento del Ministero con i nuovi parametri
25/06/2012
Mentre le notizie della stampa e del web di venerdì e sabato (22 e
23 giugno) hanno dato per certo che il nuovo Regolamento, relativo
ai nuovi parametri di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n.1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
predisposto dal Ministero della Giustizia era già al Consiglio di
Stato per il necessario parere prima della firma da parte del Capo
dello Stato e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
noi abbiamo preferito riflettere ancora qualche giorno prima di
darne notizia e da queste nostre riflessioni nasce il
convincimento che è molto probabile che il citato Regolamento,
almeno nell'attuale veste di decreto del "Ministero della
Giustizia" non potrà essere emanato in quanto il Capo dello Stato
ha già firmato venerdì 22 giugno il decreto cosiddetto "della
crescita" che contiene nel Capo II alcune norme per le
infrastrutture ed in particolare nell'articolo 5 quella relativa
alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli
affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria.
Ecco, noi crediamo che il Regolamento che sembra sia stato inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere non abbia, ancora, ottenuto il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previsto nel comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 converto dalla legge 27/2012 come modificato dall'articolo 5 del decreto "crescita" in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e, quindi, non sarebbe utilizzabile per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Tra l'altro nel comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto "crescita" è previsto che fino all'emanazione del decreto da parte del Ministero della Giustizia con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che conterrà i nuovi parametri, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
Dopo queste necessarie permesse, ritornando, adesso, alla bozza Regolamento contenente i nuovi parametri è opportuno osservare che la parte che riguarda le professioni tecniche è limitata agli articoli dal 33 al 39 così rubricati:
Dalla struttura dell'articolato e dalla lettura dello stesso è, immediatamente, chiaro che si tratta di quei parametri necessari nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale individuati dal comma 2 dell'articolo 9 del citato d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, difficilmente applicabili, così come sono stati predisposti alla determinazione dell'importo a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria.
Nel dettaglio basta osservare, per primo, il comma 1 dell'articolo 1 in cui viene precisato che "L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso del professionista di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente, le disposizioni del presente decreto. "
Vale la pena, anche, osservare come nell'articolo 36, comma 2 rubricato "Complessità della prestazione" viene precisato che "In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. ".
Parlando di "pregio della prestazione" e di "risultati e vantaggi" è evidente che si tratta di una prestazione già eseguita ed è, quindi, evidente che si tratta dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi.
Affinché gli stessi diventino anche utilizzabili per la determinazione degli importi da porre a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria manca l'importante tassello del concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, ancora, non c'è e che speriamo possa cambiare veste al Regolamento perché se restasse così come in atto è, gli importi a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria, appunto per quanto previsto dal citato articolo 36, comma 2 del regolamento in argomento, potrebbero avere oscillazioni tali (+ o - 60%) che darebbero grande spazio alla soggettività della scelta del Responsabile del procedimento di turno e sarebbero difficilmente compatibili con quei principi di trasparenza che dovrebbero essere alla base di una chiara azione amministrativa.
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Ecco, noi crediamo che il Regolamento che sembra sia stato inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere non abbia, ancora, ottenuto il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previsto nel comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 converto dalla legge 27/2012 come modificato dall'articolo 5 del decreto "crescita" in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e, quindi, non sarebbe utilizzabile per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Tra l'altro nel comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto "crescita" è previsto che fino all'emanazione del decreto da parte del Ministero della Giustizia con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che conterrà i nuovi parametri, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
Dopo queste necessarie permesse, ritornando, adesso, alla bozza Regolamento contenente i nuovi parametri è opportuno osservare che la parte che riguarda le professioni tecniche è limitata agli articoli dal 33 al 39 così rubricati:
- art. 33 - Ambito di applicazione;
- art. 34 - Parametri generali per la liquidazione del compenso;
- art. 35 - Costo economico dell'opera;
- art. 36 - Complessità della prestazione;
- art. 37 - Prestazione;
- art. 38 - Analisi ed accertamento;
- art. 39 - Determinazione del compenso.
Dalla struttura dell'articolato e dalla lettura dello stesso è, immediatamente, chiaro che si tratta di quei parametri necessari nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale individuati dal comma 2 dell'articolo 9 del citato d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, difficilmente applicabili, così come sono stati predisposti alla determinazione dell'importo a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria.
Nel dettaglio basta osservare, per primo, il comma 1 dell'articolo 1 in cui viene precisato che "L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso del professionista di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente, le disposizioni del presente decreto. "
Vale la pena, anche, osservare come nell'articolo 36, comma 2 rubricato "Complessità della prestazione" viene precisato che "In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. ".
Parlando di "pregio della prestazione" e di "risultati e vantaggi" è evidente che si tratta di una prestazione già eseguita ed è, quindi, evidente che si tratta dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi.
Affinché gli stessi diventino anche utilizzabili per la determinazione degli importi da porre a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria manca l'importante tassello del concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, ancora, non c'è e che speriamo possa cambiare veste al Regolamento perché se restasse così come in atto è, gli importi a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria, appunto per quanto previsto dal citato articolo 36, comma 2 del regolamento in argomento, potrebbero avere oscillazioni tali (+ o - 60%) che darebbero grande spazio alla soggettività della scelta del Responsabile del procedimento di turno e sarebbero difficilmente compatibili con quei principi di trasparenza che dovrebbero essere alla base di una chiara azione amministrativa.
A cura di Paolo
Oreto
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