Servizi di progettazione: Le soglie di affidamento alla luce della Circolare del Ministero

19/11/2012

Con la pubblicazione della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 vengono definitamente forniti i necessari chiarimenti per una corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
Per l'affidamento dei citati servizi, occorre fare riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti, nel Regolamento di attuazione e nella citata circolare del Ministero, precisando che sino all'emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per la determinazione dell'importo a base d'asta ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1/2012
In particolare nell'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria,possono essere individuate le tre seguento soglie:
  • Importo a base d'asta inferiore a 40.000 euro
  • Importo a base d'asta compreso tra 40.000 e 100.000 euro
  • Importo a base d'asta pari o superiore a 100.000 euro

Importo a base d'asta inferiore a 40.000 euro
Per quanto concerne gli importi a base d'asta inferiori a 40.000 Euro, i servizi di architettura e di ingegneria, in riferimento all'articolo 267, comma 10 del Regolamento n. 207/2010, all'articolo 125, comma 10 del Codice dei contratti e al paragrafo 1 della Circolare n. 4536/2012 possono essere affidati direttamente e discrezionalmente dal responsabile del procedimento attraverso il sistema del cottimo fiduciario a condizione che tale possibilità sia ammessa con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
In pratica il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso a condizione che i servizi di architettura e di ingegneria siano inseriti nel Regolamento interno che disciplina l’attività contrattuale in economia.
Nella citata circolare n. 4536/2012 viene ammessa, in merito all'innalzamento della soglia di affidamento dei servizi con la procedura del cottimo fiduciario da 20.000 a 40.000 euro, la sussistenza di un difetto di coordinamento tra le modifiche introdotte dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis) del decreto-legge 13.05.2011, n. 70, come convertito con legge 12.07.2011, n. 106 e le norme del Codice dei contratti e del Regolamento ma viene, definitivamente, chiarito che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro.

Importo a base d'asta compreso tra 40.000 e 100.000 euro
Nel caso in cui l'importo a base d'asta sia pari o maggiore a 40.000 euro ma inferiore a 100.000 euro i servizi di architettura e di ingegneria, in riferimento all'articolo 266, all'articolo 267, commi 1-9 del Regolamento n. 207/2010, all'articolo 125, all’articolo 91, comma 2 ed all’articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti e al paragrafo 2 della Circolare n. 4536/2012, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'articolo 57, comma 6 invitando almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei che devono essere individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, in seno ad elenchi di operatori economici costituiti con le modalità prescritte dall'art. 267, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, ovvero sulla base di indagini di mercato svolte con le modalità definite dal comma 7 del medesimo art. 267.
Per quanto concerne il criterio di affidamento nella circolare n. 4536/2012. al paragrafo 2 rubricato "Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro", viene precisato che l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal comma 4 dell'art. 266 - inserito nel titolo II della parte III del regolamento - vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso, tanto più che il rinvio all'art. 91, comma 2, del codice, operato dal primo comma dell'art. 267 del regolamento, implica l'obbligo di servirsi della procedura di cui all'art. 57, comma 6, del codice, che contempla utilmente il ricorso ad entrambi i criteri di aggiudicazione.

Importo a base d'asta pari o superiore a 100.000 euro
Nel caso in cui l'importo a base d’asta sia pari o maggiore a 100.000 euro i servizi di architettura e di ingegneria devono essere affidati dalle stazioni appaltanti ricorrendo, in via ordinaria:
  • alle procedure aperte o ristrette, nel rispetto della Parte II, Titolo II del Codice quando l'importo stimato del corrispettivo è inferiore alla soglia comunitaria (oggi 193.000 euro);
  • alle procedure aperte o ristrette, nel rispetto della Parte II, Titolo I del Codice quando l'importo stimato del corrispettivo è pari o superiore alla soglia comunitaria (oggi 193.000 euro);
Vale la pena precisare che, in ogni caso, le procedure per gli importi a base d'asta pari o maggiore a 100.000 euro sono del tutto identiche ed il criterio di aggiudicazione è di regola quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i parametri di valutazione di cui all'art. 266, comma 4, del Regolamento n. 207/2010.
Per quanto concerne l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria l'unica differenza tra le due soglie relative ad importi a base d'asta inferiori o superiori alla soglia comunitaria può essere rilevata nell'articolo 122 del Codice dei contratti rubricato "Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia" in cui viene precisato che ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del codice dei contratti che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

A cura di Paolo Oreto, architetto


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