Servizi di progettazione: Parere negativo del Consiglio superiore dei LLPP

21/01/2013

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, nella seduta del 15 gennaio scorso, si è espresso sul decreto interministeriale contenente i parametri per la definizione degli importi a base d'asta dei servizi di progettazione (previsto all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) con un parere dal quale si evince che il decreto potrebbe prevedere compensi professionali più alti rispetto a quelli del D.M. 4/4/2001, in violazione alla legge stessa che prescriveva che "I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Ma il problema che si pone è oggi quello di capire qual'è la strada giusta per varare definitivamente un provvedimento che avrebbe dovuto porre fine ad un periodo transitorio che sta superando l'anno.
Ovviamente, in queste condizioni, con un parere negativo da parte del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, è facile comprendere che il testo non può essere inviato al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti che, ovviamente, lo bloccherebbero immediatamente in considerazione del fatto che lo stesso potrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici avrebbe rilevato, nella determinazione dei compensi ed, in particolare, nelle tavole utilizzate per ricavare gli stessi compensi, da una parte una insufficienza di elementi in grado di provare, inequivocabilmente, il rispetto del vincolo normativo relativo alla determinazione di importi a base d'asta inferiori a quelli determinati con il D.M. 4/4/2001 e, dall'altra parte, avrebbero rilevato che le esemplificazioni effettuate negli allegati allo schema di decreto e relative al confronto tra i nuovi parametri ed il D.M. 4/4/2001, non coprirebbero tutte le ipotesi che si possono verificare.
Anzi, avrebbero rilevato che, in alcuni casi non riportati nelle esemplificazioni, l'applicazione dei parametri contenuti nello schema di decreto condurrebbe a valori da porre a base di gara più elevati rispetto a quelli del vigente D.M. 4/4/2001.

I funzionari Del Ministero delle Infrastrutture e della Giustizia stanno, quindi, esaminando il contenuto dei rilievi del Consiglio Superiore dei Lavori pubbici, al fine di introdurre eventuali correzioni che sarebbero, poi, quelle di mantenere inalterato la struttura per la determinazione dei compensi così come attualemente definiti introducendo l'obbligo per il Responsabile del procedimento di effettuare, di volta in volta, un confronto tra il compenso da porre a base d'asta utilizzando i nuovi parametri e quello che potrebbe scaturire dall'applicazione del D.M. 4/4/2001.

Una soluzione salomonica, certamente in linea con le previsioni della norma primaria, ma che affida al responsabile del procedimento la responsabilità non soltanto di determinare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria ma anche quella di effettuare un confronto tra il nuovo decreto e il D.M. 4/4/2001.
Consentiteci di affermare che tale soluzione non è la più agevole e che è quanto meno strano che dopo parecchi mesi in cui hanno lavorato i due dicasteri interessati e, a supporto del Ministero della giustizia, i Consigli Nazionali di ingegneri e architetti si scopra che il decreto non rispecchia la norma primaria che prescriveva che i nuovi parametri non avrebbero potuto condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione del D.M. 4/4/2001.
Ma consentiteci di affermare, anche, come partendo dall'abrogazione delle tariffe professionali, innescata con il citato decreto.legge n. 1/2012, per quanto concerne la determinazione dell'importo a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria si stia determinando un surrogato del D.M. 4/4/2001. Basta parlare di parametri e non di tariffe e che i nuovi parametri non siano superiori a quelli del D.M. 4/4/2001. Ciò è avvalorato dalla legge primaria che impone il non superamento delle precedenti tariffe, dai calcoli giustificativi inseriti nello schema di decreto predisposto dai due Ministeri e dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Forse sarebbe stato più semplice, più veloce e più corretto sostituire nel vecchio Decreto 4 aprile 2001 la parola "tariffe" con la parola "parametri"!

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Bozza Decreto