Servizi di progettazione e gestione cantieri della P.A., in Gazzetta la modifica ai criteri ambientali minimi

09/06/2016

Modifiche ai criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici, e ai Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 07/06/2016, n. 131 il Decreto Ministero dell'Ambiente 24 maggio 2016 recante "Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano".

Il nuovo decreto integra:

  • l'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre 2015 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici";
  • l'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 2015 recante "Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano".

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici

All'allegato 1 del decreto ministeriale 24 dicembre 2015 viene inserito il seguente periodo al paragrafo 2.6.2 "Miglioramento prestazionale del progetto":
"Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti".

Sempre al paragrafo 2.6.2 nella sezione "verifica", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
"Il progettista deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d'uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:

  • la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
  • l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE".

Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano

All'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 2015 dopo il paragrafo 4.2.5 è introdotto il seguente:
"4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato.
All'offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene è assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie.

Per la verifica della conformità valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità previsti nella corrispondente specifica tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:

  • la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
  • l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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