Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate e Criteri di aggiudicazione

di Redazione tecnica - 24/02/2020

Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate possono andare in gara utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo. Ma da cosa dipende questa natura "standardizzata"?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 444 del 20 gennaio 2020 con la quale ha rigettato un ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che aveva confermato la scelta della pubblica amministrazione di aver scelto come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo per dei servizi ritenuti standardizzati.

Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate: il caso di specie

In primo e in secondo grado, l'appellante aveva contestato il criterio di aggiudicazione scelto (quello del minor prezzo) per violazione dell'art. 95, comma 4, lett. b) e comma 5 del Codice dei contratti e delle Linee guida n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Secondo i giudici di primo grado, le cui tesi sono state confermate dal Consiglio di Stato, la standardizzazione deriva dalla circostanza che si tratta di servizi che devono rispettare la normativa vigente. Nel caso di specie l'oggetto messo in gara era quello di trattamento dei rifiuti non indifferenziati che dovrebbero solo rispettare i dettami della normativa vigente in materia.

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Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate: quando

Come confermato dal Consiglio di Stato, un servizio che per essere portato a termine deve rispettare una determinata normativa può essere definito standardizzato e per questo motivo può andare in gara con il criterio del miglior prezzo come previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

È, dunque, legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, proprio per la natura dell’affidamento che nel caso di specie è strettamente vincolata a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. Anche le Linee guida ANAC n. 2 chiariscono che “i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” menzionati dal Codice sono quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. Si tratta di elementi che si rinvengono nel caso di specie, trattandosi, come chiarito dalla lex specialis, del trattamento del rifiuto non indifferenziato, da eseguirsi da impianti fissi a tecnologia complessa (TMB, essicazione, etc.) che eseguono attività di smaltimento o recupero finale del rifiuto conferito.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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