Sgravio contributivo contrattazione di secondo livello anno 2012: dall'INPS le istruzioni operative

30/09/2013

L'INPS ha pubblicato il 20 settembre 2013 il messaggio n. 14855 che definisce le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo previsto per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per l'anno 2012 dalla Legge n. 247/2007.

Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06. Nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell'anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro. Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo e che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l'attività, per poter beneficiare dell'incentivo devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.

Particolarità
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.

Il messaggio INPS definisce i seguenti casi:
  • Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Inpdap;
  • Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Enpals;
  • Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi.

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all'Inps le "contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli -autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D".

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell'incentivo, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale): Contrattazione aziendale
L984 Sgr. aziendale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del D.L.
L985 Sgr. aziendale ex DM 27-12-12 2012 quota a favore del lavoratore

Contrattazione territoriale
L986 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del D.L.
L987 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del lavoratore

da valorizzare nell'Elemento , , , del flusso UniEmens.
All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Messaggio