Sicurezza: formazione dei lavoratori in e-learning con verifica finale di apprendimento
18/07/2014
Se la formazione dei lavoratori nell'ambito della sicurezza avviene
in modalità e-learning, è obbligatoria la verifica finale
dell'apprendimento.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l'interpello 11 luglio 2014 n. 12 con oggetto: "Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i - risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro".
In particolare, il Ministero del Lavoro ha risposto alla domande formulate dalla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare è stato richiesto:
La Commissione Interpelli del Ministero ha, innanzitutto, ricordato che il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 ha stabilito i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 (n. 221 e 223), inoltre, danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare, per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti RSPP (art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008) e per la formazione dei preposti e dei dirigenti (art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008) è obbligatorio il superamento della prova di verifica di apprendimento. Nel caso la formazione dei lavoratori sia effettuata in modalità tradizionale (aula), la verifica finale non è obbligatoria, mentre nel caso di formazione in modalità e-learning la verifica finale è obbligatoria.
E', infine, compito del soggetto organizzatore garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti sono certamente posseduti dal docente che può essere anche il datore di lavoro.
© Riproduzione riservata
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l'interpello 11 luglio 2014 n. 12 con oggetto: "Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i - risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro".
In particolare, il Ministero del Lavoro ha risposto alla domande formulate dalla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare è stato richiesto:
- se la verifica finale, attuata mediante apposito questionario di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero se è necessario che il datore ricopra il ruolo di RSPP da almeno 3 anni;
- se il datore di lavoro può svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
- se per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning possa essere ritenuta conforme una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati i quali controfirmino il documento di verifica.
La Commissione Interpelli del Ministero ha, innanzitutto, ricordato che il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 ha stabilito i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 (n. 221 e 223), inoltre, danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare, per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti RSPP (art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008) e per la formazione dei preposti e dei dirigenti (art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008) è obbligatorio il superamento della prova di verifica di apprendimento. Nel caso la formazione dei lavoratori sia effettuata in modalità tradizionale (aula), la verifica finale non è obbligatoria, mentre nel caso di formazione in modalità e-learning la verifica finale è obbligatoria.
E', infine, compito del soggetto organizzatore garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti sono certamente posseduti dal docente che può essere anche il datore di lavoro.
A cura di Gabriele
Bivona
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