Sicurezza in Condominio 2019: condomini protagonisti dell’attività di Prevenzione Incendi
17/04/2019
Il D.M. 25 gennaio 2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“, pubblicato sulla G.U. del 05.02.2019, entrerà in vigore il 6 maggio 2019.
Tale importante provvedimento normativo è destinato a tracciare un solco nella Gestione del CONDOMINIO in quanto tiene conto dell’evoluzione del concetto di sicurezza che si è affermata in Europa nell’ultimo trentennio. Infatti, le interazioni fra i 7 REQUISITI DI BASE individuati dal REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 (CPR) che devono essere posseduti dalle Opere da COSTRUZIONE (resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene salute e ambiente, sicurezza e accessibilità, protezione contro il rumore, risparmio energetico, e sostenibilità ambientale) hanno profondamente mutato l’edificio moderno rispetto alle realizzazioni del secolo scorso.
Gli edifici sono diventati più alti, per limitare lo sfruttamento del suolo, molto più tecnologici, per assicurare un’alta efficienza energetica nonché l’utilizzo di energie rinnovabili, e sono stati dotati di sistemi di ventilazione meccanici, naturali e ibridi; inoltre una grande quantità di materiali combustibili sono stati inglobati nell’opera da costruzione, per assolvere ai requisiti energetici, acustici e igienici richiesti. Le stanze sono diventate più piccole, i carichi d’incendio più elevati, gli utilizzatori elettrici ed elettronici più numerosi, gli abitanti più anziani…
Non solo i tragici incendi accaduti in paesi vicini (uno fra tutti l’incendio della Grenfell Tower di Londra del 14 giugno 2017), ma anche le statistiche relative agli incendi nelle abitazioni rilevati nel nostro Paese hanno evidenziato la grande vulnerabilità dei condomini.
Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, ovvero il passaggio dal metodo PRESCRITTIVO a quello prestazionale. Nel metodo tradizionale gli obiettivi, la valutazione del rischio e le prescrizioni ritenute idonee alla sua compensazione sono stabilite a priori dal normatore; metodo facile nell’applicazione, in cui la progettazione si risolve in una semplice osservanza formale alle prescrizioni indicate, ma che risulta inadeguato per la gestione delle variazioni dagli standard prevedibili, non consentendo flessibilità alcuna. Nel metodo PRESTAZIONALE invece, i requisiti che l’Opera da Costruzione deve possedere vengono definiti in termini di prestazioni i cui livelli sono individuati, fra quelli previsti, dal progettista, in base ad una valutazione del rischio tipicizzata. A ciascun livello di prestazione sono collegati gli obiettivi che vengono raggiunti attraverso l’applicazione di una STRATEGIA antincendio organica e standardizzata.
Il D.M. 25 gennaio 2019 si presenta come un ibrido che introduce concetti PRESTAZIONALI in un impianto normativo che rimane di tipo PRESCRITTIVO individuando i nuovi obiettivi riferiti alle facciate degli edifici civili (art. 2) e delineando, nell’Allegato I (art. 9 bis del D.M. 16.05.1987 n. 246 integrato), a carico dell’Amministratore del Condominio, la richiesta di specifici adempimenti di gestione della sicurezza antincendio (G.S.A.), sia in condizioni ordinarie, sia in caso di emergenza, che comprendono la realizzazione di impianti di allarme incendio e di sistemi EVAC nel caso degli edifici più alti, anche se da sempre esistenti.
L’approccio relativo alla G.S.A. previsto dal decreto, tipico del metodo prestazionale, è di tipo scatolare, in quanto parte da misure gestionali di base, richieste per gli edifici con altezza antincendio superiore ai 12 metri (4 piani), per arrivare a misure organizzative di livello avanzato per edifici complessi, quelli più alti di 80 metri, attraversando 4 differenti livelli di prestazione (dal livello 0 al livello 3).
Inoltre, le disposizioni contenute nel D.M. 25 gennaio 2019 riguardano gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione, e quelli esistenti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, che siano oggetto di interventi, che comportino la realizzazione o il rifacimento anche parziale delle facciate per oltre il 50% della loro superficie.
Gli interventi sulle facciate devono garantire il rispetto delle compartimentazioni di progetto, richieste per gli edifici realizzati dopo il 1987 (rif. Tabella A del D.M. 16 maggio 1987, n. 246), limitare la propagazione dell’incendio di facciata mediante l’impiego di materiali dotati di adeguate caratteristiche di reazione al fuoco, e salvaguardare l’incolumità di occupanti e soccorritori (obiettivi fissati per il conseguimento del Requisito di base n. 2 del CPR, Sicurezza in caso di incendio).
La guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15/04/2013 è indicata come la strada maestra da percorrere per il conseguimento di tali obiettivi.
Nel caso si rispetti la guida tecnica, salvo futuri pronunciamenti da parte del Dipartimento, si ritiene che gli interventi possano essere gestiti come modifiche di non aggravio del rischio ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011 e dell’art. 4 comma 7 del D.M. 07.08.2012 con riferimento all’Allegato IV, lettera D) punto iv, “modifiche che riducono le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali” e/o punto v, “modifica sostanziale della compartimentazione antincendio”, mentre l’attuazione delle misure inerenti la G.S.A. andranno comunicate, per gli edifici soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 3 comma 2).
In definitiva non è più consentita la mancanza di una visione “globale” dell’edificio che invece necessita di una attenta regia relativa agli interventi previsti, che dovranno essere condotti da tecnici in grado di valutare adeguatamente tutti gli aspetti, anche di sicurezza antincendio, ad essi collegati.
I termini di adeguamento per gli edifici esistenti sono fissati in due anni per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di protezione attiva e un anno per le restanti disposizioni.
Quello che serve, nel frattempo, è certamente una capillare campagna di sensibilizzazione nei confronti degli Amministratori di Condominio che sono chiamati a nuovi, delicati, adempimenti, nonché momenti formativi adeguati nei confronti dei progettisti e dei professionisti antincendio che necessariamente devono essere in grado di gestire con competenza il cambiamento.
A cura di Dott. Ing. Vasco
Vanzini
Comando Prov.le VV.F. Bologna
© Riproduzione riservata
- Tag: