Sicurezza lavoro: il 22 maggio 2012 in vigore il nuovo Regolamento per gli uffici all'estero
08/05/2012
Entrerà in vigore il 22 maggio 2012 il decreto 16 febbraio 2012,
n. 51 recante Regolamento recante disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2012.
Il decreto, messo a punto dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e quello per la pubblica amministrazione e semplificazione, detta le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.
Il Regolamento suddivide:
Per i primi si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento (dm 16/02/2012, n. 51).
Per gli uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso in cui non siano dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
In regolamento definisce le seguenti figure:
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Il decreto, messo a punto dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e quello per la pubblica amministrazione e semplificazione, detta le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.
Il Regolamento suddivide:
- gli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea;
- gli uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea.
Per i primi si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento (dm 16/02/2012, n. 51).
Per gli uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso in cui non siano dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
In regolamento definisce le seguenti figure:
- Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea (art. 6);
- Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea (art. 7);
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 8);
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 9).
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A cura di Ilenia
Cicirello
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