Sisma Abruzzo, in Gazzetta il DPCM con le procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata
06/03/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013 è stato pubblicato
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio
2013 recante "Definizione delle procedure per il
riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata,
conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai
sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134". Il DPCM, in relazione all'art. 67-quater del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e, in particolare, il comma 9
che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche
semplificate per il riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione privata, disciplina le procedure per il
riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri
storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal
sisma del 6 aprile 2009 come individuati all'art. 67-quinquies,
comma 3, del citato decreto-legge, fatte salve, per quest'ultimi,
le procedure già riconosciute con l'approvazione dei Piani di
ricostruzione.
In particolare, hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione i proprietari o i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del DPCM al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.
La valutazione del danno e della vulnerabilità dei singoli edifici è desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilità univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia già provveduto. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.
In allegato il testo del DPCM.
© Riproduzione riservata
In particolare, hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione i proprietari o i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del DPCM al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.
La valutazione del danno e della vulnerabilità dei singoli edifici è desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilità univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia già provveduto. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.
In allegato il testo del DPCM.
A cura di Gabriele
Bivona
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