Sismabonus 110%: asseverazione da presentare entro la fine dei lavori
di Redazione tecnica - 11/03/2021
Per accedere al sismabonus 110%, nel caso di intervento di riduzione del rischio sismico mediante parziale demolizione e ricostruzione, per il quale la SCIA è stata presentata prima dell’1 luglio 2021, unitamente all’allegato B del D.M. n. 58/2017, va integrato il nuovo modello B aggiornato dal D.M. n. 329/2020?
Sismabonus 110% e asseverazione: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
A rispondere alla suddetta domanda ci ha pensato (naturalmente) l’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato la risposta 10 marzo 2021, n. 168 resa in riferimento ad un intervento per il quale la SCIA è stata presentata il 29 aprile 2020 e quindi prima dell’1 luglio 2020 e prima della pubblicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 329 che ha aggiornato gli allegati del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 necessari per avere accesso al sismabonus potenziato dal Decreto Rilancio (supersismabonus o sismabonus 110%).
In particolare, l’istante chiede se considerato che, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, il D.M. n. 329 del 2020 ha aggiornato le modalità per l'attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. n. 58 del 2017 (modello B), al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.
L’asseverazione per il Supersismabonus
Con riferimento alla domanda presentata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato i presupposti normativi e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 febbraio2021, n. 31615, ha chiarito che l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponde ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al1° luglio 2020, non pregiudica l'accesso al Superbonus.
Ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici "i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico" attestano, "altresì la corrispondente congruità delle spese" e ai sensi del successivo comma 13-bis del citato articolo 119, la predetta asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121", detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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