Sismabonus: Circolare del Consiglio nazionale degli Architetti
11/05/2017
Il Consiglio nazionale degli architetti PPC interviene sul Sismabonus con la circolare n. 60 del 4 maggio 2017, con cui comunica agli Ordini provinciali che “sono già attive le procedure per la detrazione fiscale sui lavori di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti, introdotte dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016)”. Nella circolare è precisato che le citate detrazioni fiscali, “consentite per gli interventi realizzati da Gennaio 2017 a Dicembre 2021, costituiranno un eccellente strumento per stimolare interventi di recupero del costruito, alimentando le politiche di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente sul territorio nazionale ed offrendo nuove opportunità di lavoro all’architetto libero professionista”.
La circolare individua i riferimenti normativi per l’applicazione delle detrazioni fiscali e le relative linee guida utili ai liberi professionisti che sono i seguenti:
- Legge 11 dicembre 2016 n° 232, art. 1, comma 2, lettera c); modifiche all’art. 16, comma 1 quater del DL n°63/2016, convertito in L. 90/2013;
- DM 58 del 28/02/2017 (Decreto attuativo, elaborato in seno al CSLLPP e varato dal MIT);
- Allegato A al DM 58/2017 – Linee Guida per la classificazione del rischio sismico e per l’attestazione, da parte dei competenti professionisti, dell’efficacia degli interventi effettuati;
- Allegato B al DM 58/2017 – Modulistica Asseverazione che dovranno sottoscrivere i professionisti incaricati, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DM 58/2017.
Nella circolare vengono, poi, descritti sinteticamente gli elementi sostanziali introdotti dalla L. 232/2017 e dal DM 58/2017 che sono qui di seguito riportati.
A. SISMA BONUS.
Il sisma bonus 2017, è la nuova detrazione fiscale 2017, introdotta dalla legge di Bilancio (L. 232/2016), che prevede la possibilità di fruire di un incentivo per l’esecuzione di interventi “certificati”, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che siano realizzati nell’arco temporale compreso tra il 1° Gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2021, su edifici di civile abitazione (prima o seconda casa), sulle parti condominiali e sugli edifici adibiti ad attività produttive, purché siano ricadenti nelle zone sismiche di classe 1, 2, 3 di cui all’OPCM 3274/2003 (vedi, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera c); modifiche all’art. 16, comma 1 quater del DL n°63/2016, convertito in L. 90/2013).
B. ASSEVERAZIONE INTERVENTI RIDUZIONE SISMICA.
Il professionista incaricato dovrà asseverare la classificazione di vulnerabilità sismica della costruzione e l’eventuale passaggio a classi di vulnerabilità inferiori, a seguito degli interventi progettati e realizzati. Tutto ciò, seguendo la modulistica già predisposta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e allegata al Decreto n°58, varato dal MIT in data 28/02/2017. In particolare, le relative Linee Guida individuano due metodi per l’attribuzione della classe di rischio: il "convenzionale", applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e quello “semplificato”, con un ambito applicativo limitato.
Il metodo convenzionale, fondato sui metodi di analisi previsti dalle Norme Tecniche vigenti (ad oggi, il DM 14 gennaio 2008), consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto esistente che nello stato conseguente all'eventuale intervento, a prescindere dal tipo di struttura e dal tipo di intervento eseguito (locale, miglioramento o adeguamento sismico).
Il metodo semplificato, che si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio, può essere utilizzato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura e per una valutazione della classe di rischio da attribuire in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, sempre su costruzioni in muratura.
Le Linee Guida determinano inoltre le otto classi di rischio sismico, che possono essere attribuite alle costruzioni prima e dopo degli eventuali interventi di consolidamento: A+, A, B, C, D, E, F, G.
C. LA DETRAZIONE FISCALE.
- 1. A partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i proprietari di costruzioni adibite a civile abitazione o ad attività produttive (famiglie o imprese) che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili (unità immobiliari) ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, hanno diritto ad una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, sino ad una massimo, per ciascun anno, di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro anni successivi.
- 2. Nel caso in cui gli interventi di cui al punto precedente siano tali da determinare il passaggio della costruzione (unità immobiliare) ad una classe inferiore di rischio sismico, i proprietari delle stesse costruzioni hanno diritto a una detrazione fiscale del 70%; detrazione che cresce sino all’80% se i lavori determinano la riduzione di due o più classi di rischio. Ad esempio, per una costruzione classificata in fascia D che, a seguito dei lavori progettati ed eseguiti, transita nella fascia C, la detrazione è pari al 70%, mentre se la stessa transita nella fascia B, la detrazione è pari all’80%.
- 3. Per gli interventi che interessino le parti condominiali, la detrazione, che comporta il passaggio a una classe inferiore, è pari al 75%, mentre per gli interventi che producono il passaggio a due o più classi inferiori, è pari all’85%. Ad esempio, nel caso di lavori che interessano un intero edificio condominiale di dieci unità immobiliari, la detrazione complessiva (dal 70% all’80%) sarà relativa ad un importo pari a 96.000 per ciascuna unità immobiliare (per complessivi 960.000 euro) più la detrazione (dal 75% all’85%) delle spese sostenute per interventi nelle parti condominiali, come copertura, corpo scala o altri parti comuni, per un ulteriore importo di 96.000 euro.
- 4. Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
- 5. Il credito può essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa esecutrice dei lavori, in modo tale da permettere ai condomini incapienti di poter fruire dell’agevolazione”.
In allegato la circolare del Cnappc
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: