Sismabonus: è ammesso in caso di demolizione e ricostruzione?
21/02/2018
"Il Sismabonus deve intendersi ammesso anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria".
A sostenerlo è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in riferimento ad una delle principali questioni sorte sulla detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (cd. “Sismabonus”, in vigore sino al 31 dicembre 2021).
In particolare, l'ANCE nel corso degli ultimi mesi ha evidenziato alcune difficoltà applicative del Sismabonus, in riferimento al caso di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti con conseguente miglioramento della classe sismica. Nell'Attesa di una pronuncia definitiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'ANCE ha fornito il suo punto di vista ammettendo che "non sussiste alcun legittimo impedimento all’applicazione del Sismabonus in tale ipotesi, sempreché, in sede di ricostruzione, sia mantenuta l’originaria volumetria del fabbricato demolito".
Secondo i costruttori, infatti, in caso di mantenimento della originaria volumetria, l'intervento rientrerebbe all'interno della definizione di ristrutturazione edilizia prevista dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Appare utile ricordare la definizione di ristrutturazione edilizia prevista dal D.P.R. n. 380/2001: "..gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".
L'Ance ha fatto notare che la sia nel caso della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. “36%”, innalzato al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018), sia di quella spettante, ai fini IRPEF/IRES, in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (cd. Ecobonus) è possibile operare tramite demolizione e ricostruzione restando di contro esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. La circolare 36/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate precisa infatti che "nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento".
Tale concetto è stato poi ribadito, sia nell’ambito dell’Ecobonus che della detrazione IRPEF del “36%”, confermando le agevolazioni nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, purché non vi sia ampliamento della volumetria, poiché in tal caso l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” esclusa dalle detrazioni. Nella risoluzione 4/E del 2011 l'Agenzia delle Entrate chiariva che "questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione".
Secondo l'ANCE "alle medesime conclusioni si ritiene di poter legittimamente giungere anche relativamente al Sismabonus, visto che anch’esso è diretto ad incentivare il recupero di edifici esistenti mentre è escluso per le nuove costruzioni".
"Gli interventi di demolizione e ricostruzione - continuano i costruttori - risultano pienamente conformi alla condizione imposta dall’art.16-bis, co.1, lett.i), del TUIR-DPR 917/1986 (al quale la norma rinvia per l’individuazione degli interventi agevolati), in base alla quale i lavori antisismici «devono essere realizzati sulle parti strutturali …. e comprendere interi edifici». Tale forma di ristrutturazione edilizia, infatti, è quella che, necessariamente ed in maniera più incisiva, interessa le parti strutturali dell’edificio e coinvolge il fabbricato nella sua interezza, consentendone un completo rinnovamento delle caratteristiche strutturali".
I costruttori hanno, inoltre, precisato che una diversa interpretazione finirebbe con il disincentivare proprio gli interventi più complessi ed incisivi di messa in sicurezza dei fabbricati strutturalmente più obsoleti, in netto contrasto con la volontà del Legislatore di massimizzare l’ambito degli incentivi, così da avviare un reale processo di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.
In ogni caso, l’ANCE ha già intrapreso opportune iniziative presso l’Agenzia delle Entrate, affinché tale questione possa ufficialmente trovare soluzione positiva in una Circolare di prossima emanazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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