Sismabonus ed Ecobonus: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
04/05/2018
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E avente ad oggetto “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità” ha predisposto un vero e proprio vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi con lo scopo di guidare cittadini, intermediari e uffici nell’adempimento fiscale più importante dell’anno.
Un interessante paragrafo della circolare è dedicato alle Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB) dove, tra l’altro è precisato che in caso di lavori condominiali, i limiti di spesa massimi previsti per il Sismabonus (96.000 euro) e per l’Ecobonus (40.000 euro) operano per ciascuna unità immobiliare di cui si compone l’edificio e, autonomamente, per ognuna delle relative pertinenze.
Tra le varie agevolazioni, vengono approfonditi anche i bonus fiscali relativi agli interventi antisismici eseguiti sugli edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità sismica (cd. Sismabonus, in vigore sino al 31 dicembre 2021) e quelli spettanti per interventi di riqualificazione energetica di fabbricati esistenti (cd. Ecobonus, in vigore sino al prossimo 31 dicembre 2018 per i lavori riguardanti le singole unità immobiliari e, sino al 31 dicembre 2021, per quelli realizzati sulle parti comuni condominiali).
Sismabonus
Riguardo al Sismabonus la Circolare n. 7/E fornisce alcuni chiarimenti aggiuntivi rispetto a quanto sino ad oggi precisato sul tema dalla medesima Agenzia delle Entrate anche con la Risoluzione n. 34/E che ha ammesso il Sismabonus anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria.
In particolare, riguardo all’ammontare massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro, viene chiarito che lo stesso opera:
- come limite unico, in caso di realizzazione, sullo stesso edificio, di interventi di natura diversa, quali, ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. A parere dell’Agenzia, infatti, gli interventi antisismici ricadenti nel Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa rispetto a quelli più generali di recupero edilizio, visto che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili;
- come limite autonomo, riferito ad ogni singola unità immobiliare ed a ciascuna delle relative pertinenze, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale. Così, ad esempio, nel caso in cui il fabbricato sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione andrà calcolata su un importo massimo di spesa pari a 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità), da attribuire ai vari condòmini in base ai millesimi di proprietà, o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.
Ulteriori precisazioni vengono fornite anche sulla cessione del credito d’imposta, ammessa per i singoli condòmini in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, che danno diritto alla detrazione nelle percentuali più alte del 75% o dell’85%, a seconda se, dall’intervento realizzato, si ottenga il passaggio, rispettivamente, ad una o a due classi di rischio inferiore con la precisazione che la possibilità di cedere il credito riguarda tutti i condòmini, potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non tenuti al versamento dell’imposta.
Ecobonus
Per quanto riguarda l’Ecobonus, ossia la detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, la Circolare n. 7/E, nell’effettuare un excursus sulla complessiva operatività dello stesso, fornisce anche alcuni nuovi chiarimenti, prevalentemente in tema di calcolo dell’ammontare di spesa massima agevolata in caso di lavori condominiali e sulla possibilità di cedere a terzi la corrispondente detrazione sotto forma di credito d’imposta.
In particolare, per ciò quanto riguarda gli interventi condominiali, per i quali la detrazione spetta, sino al 31 dicembre 2021 ed in base ad una percentuale più elevata (pari al 70% o al 75%, a seconda del tipo di intervento energetico realizzato), viene precisato che il limite dei 40.000 euro, previsto dalla norma come tetto massimo di spesa agevolata, deve riferirsi autonomamente a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il fabbricato e ad ognuna delle pertinenze. Riprendendo l’esempio riportato nella Circolare stessa, nel caso in cui l’edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate (es. box, cantina, soffitta), la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 320.000 euro (40.000 euro x 8 unità), da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.
Infine, tra le novità, viene precisato anche per l’Ecobonus che l’eventuale cessione del credito d’imposta deve riguardare l’intera detrazione spettante e non le eventuali rate residue di detrazione non utilizzata.
Ovviamente la Circolare n. 7/E, essendo riferita al periodo d’imposta 2017, non tiene conto delle novità apportate dall’ultima legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che, tra l’altro, ha esteso la possibilità di cedere l’Ecobonus anche in caso di interventi “energetici” eseguiti all’interno di singole unità immobiliari e non solo per quelli realizzati su parti comuni condominiali, come era invece previsto prima dell’intervento dell’ultima legge di Bilancio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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