Sismabonus, tutte le informazioni nella nuova guida dell'Agenzia delle Entrate
21/02/2019
Dopo la pubblicazione delle tre guide Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali, Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e Bonus mobili ed elettrodomestici, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sulle detrazioni per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus).
Dopo una breve sezione introduttiva, il pratico vademecum illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche.
Cos’è il sisma bonus - Per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, un’agevolazione che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Le opere devono essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).
In cosa consiste l’agevolazione - È prevista una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
I soggetti interessati - L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe. Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, i condòmini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Come richiedere l’agevolazione - Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione). Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “online”), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche - Il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”. Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l’immobile nell’edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore.
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