Sistri: Pubblicato il Decreto con l'entrata in vigore in cinque tappe
31/05/2011
Sulla Gazzetta ufficiale n. 124 di ieri 30 maggio è stato
pubblicato il decreto 26 maggio 2011 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare recante
"Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti."
Con il decreto in argomento viene prorogata l'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), suddividendola in 5 successive fasi a seconda della tipologia di attività svolta e del numero dei dipendenti per unità locale.
Nel dettaglio, nell'art. 1 del decreto, per la piena operatività del SISTRI, sono previste le seguenti date:
Imprese autorizzate al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi
Il decreto al comma 6 dell'articolo 1 rinvia all'1 settembre 2011 anche l'entrata in vigore dell'obbligo del registro di carico e scarico per ogni cantiere dal quale le imprese intendono trasportare con i propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti (articolo 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006).
Si ricorda che tale obbligo, la cui entrata in vigore dipende dall'operatività del SISTRI, è stato introdotto all'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010.
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Con il decreto in argomento viene prorogata l'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), suddividendola in 5 successive fasi a seconda della tipologia di attività svolta e del numero dei dipendenti per unità locale.
Nel dettaglio, nell'art. 1 del decreto, per la piena operatività del SISTRI, sono previste le seguenti date:
Scadenza | Soggetti interessati |
1/9/2011 | 1. produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più di 500
dipendenti (articolo 3 comma 1 lettera a) d.m. n. 52/2011); 2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) d) e g) che hanno più di 500 dipendenti; 3. le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3000 tonnellate; 4. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti. |
1/10/2011 | 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a 500
dipendenti (articolo 3 comma 1 lettera a) d.m. n. 52/2011); 2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) d) e g) che hanno tra 251 a 500 dipendenti; 3. i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania |
2/11/2011 | 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a 250
dipendenti (articolo 3 comma 1 lettera a) d.m. n. 52/2011); 2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) d) e g) che hanno tra 51 a 250 dipendenti. |
1/12/2011 | 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a 50
dipendenti (articolo 3 comma 1 lettera a) d.m. n. 52/2011); 2. produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) d) e g) che hanno tra 11 a 50 dipendenti; 3. le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3000 tonnellate. |
2/1/2012 | 1. produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (articolo 3 comma 1 lettera a) d.m. n. 52/2011). |
Imprese autorizzate al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi
Il decreto al comma 6 dell'articolo 1 rinvia all'1 settembre 2011 anche l'entrata in vigore dell'obbligo del registro di carico e scarico per ogni cantiere dal quale le imprese intendono trasportare con i propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti (articolo 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006).
Si ricorda che tale obbligo, la cui entrata in vigore dipende dall'operatività del SISTRI, è stato introdotto all'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010.
A cura di Ilenia
Cicirello
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