Società tra Professionisti: Dal CNI e dal CNAPPC una disamina del nuovo Regolamento
19/04/2013
Entrerà il vigore lunedì prossimo 22 aprile ma ancora tutti i
tasselli non sono al giusto posto. Stiamo parlando del nuovo
Regolamento in materia di società tra professionisti (StP)
previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013,
n. 34 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dello scorso 6
aprile, come previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Legge di Stabilità) modificato ed integrato,
successivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 (cosiddetto delle liberalizzazioni) convertito dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
In un precedente articolo (leggi news) abbiamo già rilevato che il nuovo Regolamento in materia di StP prevede degli orpelli a carico degli ordini e collegi professionali, di cui ancora né si sa nulla né si hanno previsioni circa la loro applicazione. In particolare, ordini e collegi professionali dovranno prevedere:
Mentre, dunque, è tutto pronto, gli organi territoriali sono in attesa di notizie da parte dei Consigli Nazionali che dovrebbero arrivare (si spera) entro qualche giorno in modo da non bloccare la costituzione delle StP per motivi strettamente "burocratici", segnaliamo la pubblicazione della Circolare n. 203/2013 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Circolare n. 40 del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC che alleghiamo integralmente.
Nella citata circolare il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell'attesa della predisposizione da parte del Centro Sudi di un vademecum, ha fornito alcune delucidazioni in merito al regolamento sulle StP. In particolare, la circolare fornisce chiarimenti in merito a:
Di analogo tenore la Circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC che si limita ad una semplice lettura del testo senza dire nulla in merito al delicato problema dell’iscrizione alla sezione speciale presso l'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività prevalente della StP.
Continuiamo, come crediamo anche gli organi territoriali, a restare in attesa di informazioni più dettagliate da parte dei Consigli Nazionali, che consentano la reale applicazione del nuovo Regolamento.
© Riproduzione riservata
In un precedente articolo (leggi news) abbiamo già rilevato che il nuovo Regolamento in materia di StP prevede degli orpelli a carico degli ordini e collegi professionali, di cui ancora né si sa nulla né si hanno previsioni circa la loro applicazione. In particolare, ordini e collegi professionali dovranno prevedere:
- una sezione speciale all'interno dei loro Albi e Registri per l'iscrizione delle StP;
- delle norme precise per la cancellazione delle StP per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla norma.
Mentre, dunque, è tutto pronto, gli organi territoriali sono in attesa di notizie da parte dei Consigli Nazionali che dovrebbero arrivare (si spera) entro qualche giorno in modo da non bloccare la costituzione delle StP per motivi strettamente "burocratici", segnaliamo la pubblicazione della Circolare n. 203/2013 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Circolare n. 40 del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC che alleghiamo integralmente.
Nella citata circolare il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell'attesa della predisposizione da parte del Centro Sudi di un vademecum, ha fornito alcune delucidazioni in merito al regolamento sulle StP. In particolare, la circolare fornisce chiarimenti in merito a:
- definizioni, caratteristiche e ambiti di operatività - in tal senso non vengono fornite informazioni particolari che vadano oltre la semplice lettura del testo del Regolamento;
- conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale e obblighi informativi alla clientela (artt. 3-5) - anche su questo punto la circolare non dà alcun valore aggiunto al testo del DM n. 34/2013;
- incompatibilità dei soci e requisiti di onorabilità dei soci di investimento e pubblicità (artt. 6 e 7) - nulla di nuovo viene rilevato;
- iscrizione al registro delle imprese e all'albo disciplinare (artt. 8 e 9) - su questo punto la circolare del CNI rileva che l'indicazione prevista dal Regolamento circa l'iscrizione presso l'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività prevalente della StP possono creare delle incongruenze da rendere inattuabile un effettivo controllo deontologico sulle società multidisciplinari. Il CNI ha rilevato, infatti, che per rendere effettivo un controllo deontologico sulle società multidisciplinari sarebbe stato il caso di farle inscrivere a tutti gli albi o registri dei professionisti che la compongono. La mancata iscrizione a tutti gli albi (come evidenziato al PAT in una nota al Ministero della Giustizia) lascerebbe ampi margini a comportamenti opportunistici ed elusivi. Risulta, infatti, evidente come l'attività "formalmente prevalente" (formalizzata nello statuto o nell'atto costitutivo della StP) possa non coincidere con quella "effettivamente prevalente". La StP potrebbe, dunque, essere iscritta nell'albo o registro il cui controllo deontologico può essere meno impattante sull'attività del socio o della società stessa. Per quanto concerne l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo, la circolare del CNI non fornisce indicazioni particolari alle sezioni provinciali.
- cancellazione dall'albo (art. 10) - nulla di particolare rispetto la lettura del Regolamento;
- regime disciplinare della società - niente da rilevare.
Di analogo tenore la Circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC che si limita ad una semplice lettura del testo senza dire nulla in merito al delicato problema dell’iscrizione alla sezione speciale presso l'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività prevalente della StP.
Continuiamo, come crediamo anche gli organi territoriali, a restare in attesa di informazioni più dettagliate da parte dei Consigli Nazionali, che consentano la reale applicazione del nuovo Regolamento.
© Riproduzione riservata