Società tra Professionisti: per il CNI la norma è da modificare
10/06/2013
È entrato ufficialmente in vigore il 22 aprile scorso, ma il
Regolamento in materia di Società tra Professionisti (StP)
previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013,
n. 34 non è ancora stato completamente digerito in ogni sua
parte.
L'ultima analisi effettuata, infatti, dal Consiglio Nazionale Ingegneri, tramite il suo Centro Studi ha evidenziato alcune criticità che secondo il Presidente Armando Zambrano è necessario correggere.
In particolare, nonostante il Consiglio Nazionale degli Ingegneri abbia certamente visto con favore la nascita delle StP, impegnandosi insieme alle altre categorie presenti nel PAT affinché la norma che ne disciplina la costituzione fosse strutturata in modo adeguato, è stato evidenziato come già in passato il legislatore si sia cercato di introdurre società per l'esercizio di specifiche attività professionali ma con scarsi risultati dovuti alla priorità di evitare la "spersonalizzazione" della prestazione che, anche se svolta in forma societaria, doveva fare riferimento ad un professionista incaricato, che si assume la responsabilità del lavoro da svolgere.
"Il regolamento attuativo con il decreto ministeriale n. 34 del 8/13, nonché l'articolo 10, commi 3-11, della legge 183/11 - ha affermato il CNI - sono andati nella giusta direzione. Ne emerge un quadro normativo che, consentendo l'esercizio professionale in forma societaria, nello stesso tempo dà le sufficienti garanzie che le attività siano eseguite da soci in possesso delle caratteristiche richieste, in modo da rendere possibile l'individuazione del professionista responsabile. Ma da parte del Consiglio Nazionale, in uno specifico documento elaborato dal Centro Studi, vengono evidenziate alcune criticità che devono essere risolte".
In particolare, il CNI ha messo a confronto le società di ingegneria con quelle tra professionisti arrivando alla conclusione di come "sia essenziale una riformulazione del quadro normativo. Più specificatamente si rileva che se entrambe le forme societarie possono operare sia nel settore pubblico che in quello privato e l'insieme delle attività in questione realizzabili da una stp sono ricomprese in quelle previste nelle società di ingegneria, non si capisce la convenienza di due o più ingegneri nel costruire una società tra professionisti, considerando che la nuova forma societaria avrebbe un oggetto sociale con attività più limitate". Il CNI è arrivato, dunque, alla conclusione che "una soluzione soddisfacente, utile a chiarire la situazione, potrebbe essere l'emanazione di un atto di legge con lo scopo di differenziare le attività di natura professionale che le due specifiche tipologie societarie possono realizzare".
Per tali motivazioni, il Presidente Zambrano ha fatto notare come "rimangono delle evidenti criticità, più volte evidenziate e rappresentate dal nostro Consiglio Nazionale e dello stesso Pat sia al Governo che al Parlamento. Si rendono necessari anche alcuni chiarimenti da parte sono state degli enti ai quali le costituende società tra professionisti si rivolgeranno".
© Riproduzione riservata
L'ultima analisi effettuata, infatti, dal Consiglio Nazionale Ingegneri, tramite il suo Centro Studi ha evidenziato alcune criticità che secondo il Presidente Armando Zambrano è necessario correggere.
In particolare, nonostante il Consiglio Nazionale degli Ingegneri abbia certamente visto con favore la nascita delle StP, impegnandosi insieme alle altre categorie presenti nel PAT affinché la norma che ne disciplina la costituzione fosse strutturata in modo adeguato, è stato evidenziato come già in passato il legislatore si sia cercato di introdurre società per l'esercizio di specifiche attività professionali ma con scarsi risultati dovuti alla priorità di evitare la "spersonalizzazione" della prestazione che, anche se svolta in forma societaria, doveva fare riferimento ad un professionista incaricato, che si assume la responsabilità del lavoro da svolgere.
"Il regolamento attuativo con il decreto ministeriale n. 34 del 8/13, nonché l'articolo 10, commi 3-11, della legge 183/11 - ha affermato il CNI - sono andati nella giusta direzione. Ne emerge un quadro normativo che, consentendo l'esercizio professionale in forma societaria, nello stesso tempo dà le sufficienti garanzie che le attività siano eseguite da soci in possesso delle caratteristiche richieste, in modo da rendere possibile l'individuazione del professionista responsabile. Ma da parte del Consiglio Nazionale, in uno specifico documento elaborato dal Centro Studi, vengono evidenziate alcune criticità che devono essere risolte".
In particolare, il CNI ha messo a confronto le società di ingegneria con quelle tra professionisti arrivando alla conclusione di come "sia essenziale una riformulazione del quadro normativo. Più specificatamente si rileva che se entrambe le forme societarie possono operare sia nel settore pubblico che in quello privato e l'insieme delle attività in questione realizzabili da una stp sono ricomprese in quelle previste nelle società di ingegneria, non si capisce la convenienza di due o più ingegneri nel costruire una società tra professionisti, considerando che la nuova forma societaria avrebbe un oggetto sociale con attività più limitate". Il CNI è arrivato, dunque, alla conclusione che "una soluzione soddisfacente, utile a chiarire la situazione, potrebbe essere l'emanazione di un atto di legge con lo scopo di differenziare le attività di natura professionale che le due specifiche tipologie societarie possono realizzare".
Per tali motivazioni, il Presidente Zambrano ha fatto notare come "rimangono delle evidenti criticità, più volte evidenziate e rappresentate dal nostro Consiglio Nazionale e dello stesso Pat sia al Governo che al Parlamento. Si rendono necessari anche alcuni chiarimenti da parte sono state degli enti ai quali le costituende società tra professionisti si rivolgeranno".
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata