Società tra professionisti: Dal CNAPPC i modelli per l’iscrizione

06/08/2013

Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC ha, recentemente, inviato ai Consigli territoriali la circolare n. 91 del 16 luglio 2013 avente ad oggetto “Scocietà tra professionisti - facsimili ad uso degli Ordini.
Ricordiamo che con il decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 recante “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”vengono individuate due tipologie societarie e precisamente:
  • le “società tra professionisti” o “società professionale” costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
  • le “società multidisciplinari” come società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (21 aprile 2013), la società tra professionisti viene iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti mentre la società multidisciplinare viene iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata della seguente documentazione:
  • atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
  • certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
  • certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Per quanto concerne l’iscrizione all’albo, il Consiglio nazionale degli Architetti PPC, nella citata circolare n. 91 precisa che l’Ordine dovrà ricevere la domanda di iscrizione annotandola in una sezione speciale dell’Albo, valutando se sussistano presupposti per un diniego di iscrizione. Il Consiglio territoriale dovrà, dunque, procedere, preventivamente, a deliberare l’istituzione della sezione speciale dell’Albo delle Società tra professionisti e a fissare l’importo del contributo annuo previsto per l’iscrizione della STP nella sezione speciale.
Il Consiglio nazionale, nella citata circolare ha, poi, allegato i seguenti facsimili:
  • facsimile delibera di istituzione della Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra professionisti;
  • facsimile della domanda di iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo;
  • Check list procedurale per iscrizione delle Società tra professionisti;
  • facsimile notifica sospensione STP;
  • facsimile notifica cessazione sospensione STP;
  • ù
  • facsimile notifica cancellazione STP;
  • facsimile domanda di variazione dati.

Ricordiamo, per ultimo, che con la circolare n. 44 del 18 aprile 2013, il CNAPPC ha ritenuto improrogabile l’inserimento all’interno del Codice deontologico degli Architetti pianificatori territoriali e Paesaggisti il nuovo articolo 25-bis il cui testo è il seguente:
Art. 25 bis (Società tra professionisti)
Gli Architetti (Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior, Pianificatori iunior) soci sono tenuti all'osservanza del Codice Deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex art. 10 L. 12 novembre 2011, n. 183 e DM 8 febbraio 2013, n. 34, è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del Codice Deontologico le associazioni professionali, nonché gli Architetti (Pianificatori, Paesaggisti, Conservatorii, Architetti iunior, Pianificatori iunior) presenti nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'art. 10 L. 12 novembre 2011, n. 183. Se la violazione deontologica commessa dall'Architetto (Pianificatoree, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior, Pianificatore iunior), anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare dell'Architetto (Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior, Pianificatore iunior) concorre con quella della società.
".

A cura di arch. Paolo Oreto


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