Società tra professionisti: Dal Ministero chiarimenti sul diritto annuale Camere di commercio
28/08/2013
Il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato a tutte le
Camere di commercio la nota prot. 0120930 del 17 luglio 2013
avente ad oggetto "diritto annuale dovuto dalle imprese start-up
innovative, dalle società tra professionisti, dalle società di
mutuo soccorso - Confidi", che contiene i necessari chiarimenti in
merito all'importo del diritto annuale dovuto per il 2013.
Per quanto concerne le società tra professionisti, nella nota viene precisato che l'articolo 7 del decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 dispone l'iscrizione delle società tra professionisti nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Le società tra professionisti non sono obbligate al versamento del diritto annuale in misura fissa ma in un importo commisurato al fatturato del'esercizio precedente e nel caso di primo anno di iscrizione, sono tenute al versamento dell'importo di Euro 200,00 previsto per la prima fascia di fatturato.
Nella stessa nota, il Ministero si riserva di dare indicazioni precise in sede di definizione degli importi del diritto annuale per l'anno 2014.
In riferimento, poi, all'iscrizione delle Start-up innovative il Mise precisa che "un'impresa neo-iscritta al registro delle imprese che richiedesse, avendone i requisiti di legge, sin dal momento della prima iscrizione di essere iscritta come impresa Start-up innovativa, deve essere esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla medesima normativa a decorrere dal 2013."
Nella stessa nota viene precisato, anche, che le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 "sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25; se tali imprese al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale, non hanno ancora versato il diritto per il 2013, devono considerarsi, a norma di legge, esonerate dal pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui le stesse imprese avessero già versato il diritto annuale per l'anno 2013, queste hanno diritto a richiederne il rimborso ovvero ad utilizzare quanto pagato come credito verso la camera di commercio da compensare con altri versamenti.".
© Riproduzione riservata
Per quanto concerne le società tra professionisti, nella nota viene precisato che l'articolo 7 del decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 dispone l'iscrizione delle società tra professionisti nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Le società tra professionisti non sono obbligate al versamento del diritto annuale in misura fissa ma in un importo commisurato al fatturato del'esercizio precedente e nel caso di primo anno di iscrizione, sono tenute al versamento dell'importo di Euro 200,00 previsto per la prima fascia di fatturato.
Nella stessa nota, il Ministero si riserva di dare indicazioni precise in sede di definizione degli importi del diritto annuale per l'anno 2014.
In riferimento, poi, all'iscrizione delle Start-up innovative il Mise precisa che "un'impresa neo-iscritta al registro delle imprese che richiedesse, avendone i requisiti di legge, sin dal momento della prima iscrizione di essere iscritta come impresa Start-up innovativa, deve essere esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla medesima normativa a decorrere dal 2013."
Nella stessa nota viene precisato, anche, che le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 "sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25; se tali imprese al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale, non hanno ancora versato il diritto per il 2013, devono considerarsi, a norma di legge, esonerate dal pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui le stesse imprese avessero già versato il diritto annuale per l'anno 2013, queste hanno diritto a richiederne il rimborso ovvero ad utilizzare quanto pagato come credito verso la camera di commercio da compensare con altri versamenti.".
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